Articolo 294 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta ad aggravamento della misura cautelare, ai sensi del precedente art. 276, comma 1, nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di appello. Identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 267 del 2008, successiva all'odierno provvedimento di rimessione, che ha ribadito la ragionevolezza della scelta legislativa e l'adeguatezza dei rimedi impugnatori proponibili contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale: l'odierno giudice a quo non ha prospettato argomenti di censura nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già scrutinati. -V., citata, ordinanza n. 267/2008. -Sull'adeguatezza dei rimedi impugnatori proponibili contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale, v., citata, ordinanza n. 230/2005.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'obbligo di interrogare la persona nei cui confronti sia stato disposto l'aggravamento della misura cautelare, ai sensi del precedente art. 276, comma 1, nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di appello, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano la fase del dibattimento (peculiarità che persistono per l'intero corso del processo, a nulla rilevando che si versi in una delle fasi di passaggio tra i diversi gradi di giudizio) ed alla adeguatezza dei rimedi impugnatori de libertate apprestati nella fase successiva all'apertura del dibattimento. - Sulla manifesta infondatezza di questione analoga nel suo nucleo essenziale, vedi citata ordinanza n. 230/2005.
E? manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano la fase del dibattimento ed alla adeguatezza del livello di garanzie de libertate apprestato in esso dal sistema.
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente di dare lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari da persona che nel corso del dibattimento ha assunto la veste di testimone "assistito", nel caso in cui ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. Infatti la carente descrizione della fattispecie 'a quo' non consente di valutare se nel caso in esame avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 238, comma 3, cod. proc. pen., che prevede l'acquisizione della documentazione di atti di altri procedimenti di cui è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.
Anche se apparentemente esteso all'articolo 294, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, il dubbio di legittimità costituzionale espresso dal rimettente deve ritenersi circoscritto all'art. 302, giacché è solo a questo che può essere riferita la mancata previsione della perdita di efficacia delle "altre" misure cautelari coercitive ed interdittive nel caso di omesso interrogatorio nel termine stabilito.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce della sentenza della Corte n. 32/1999, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale parziale del primo comma della norma impugnata e del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, che ha modificato parzialmente la stessa - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma e 24, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di procedere tempestivamente all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 294, comma 1, e 302, cod. proc. pen., in quanto non prevedono, riguardo alla persona in stato di custodia cautelare in carcere, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, l'obbligo di procedere immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, all'interrogatorio, pena l'estinzione della adottata misura. In seguito alla sentenza n. 32 del 1999 - con cui la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l'art. 294, comma 1 - e alla successiva emanazione del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 1999, n. 109) - il quale, dopo aver ridisegnato il regime dell'interrogatorio previsto dall'art. 294, in relazione alle diverse fasi del processo, e inserito, all'art. 4, due disposizioni transitorie, ha modificato, sotto vari altri aspetti, la precedente normativa - e' infatti necessario verificare se, alla stregua di tali sentenza e legge, la questione sia tuttora rilevante nei processi di provenienza. - V. S. n. 32/1999 (gia' citata nel testo).
Deve essere ordinata la restituzione ai giudici 'a quibus' (Corte di Assise di Caltanissetta, Tribunali di Genova e Potenza) degli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 469, 294 e 302 cod. proc. pen., per un riesame della rilevanza alla luce sia della sentenza di illegittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen. n. 32/1999, sia dello 'ius superveniens' (art. 4 d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove norme in materia di competenza della Corte di Assise e di interrogatorio di garanzia). - S. n. 32/1999.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere, in quanto - posto che con la sentenza n. 77 del 1997 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia" e dell'art. 302 stesso codice, "limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari" - una volta superate le ragioni ostative all'applicabilita' del regime dell'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, al di la' del limite della fase delle indagini preliminari, diviene contrastante, oltre che con il principio di eguaglianza, anche con il diritto di difesa, una norma che non estende tale dovere dalla fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento fino al momento dell'inizio del dibattimento stesso, tanto piu' che l'intervallo di tempo fra trasmissione degli atti ed inizio del dibattimento puo' essere contrassegnato da un'estensione maggiore rispetto a quello che va dalla richiesta di rinvio a giudizio all'espletamento dell'udienza preliminare, con la conseguenza di rendere, in via di principio, ancor piu' irragionevole la diversita' di trattamento rispetto alla previsione gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. Inoltre va tenuta presente la duplice precisazione, per un verso, che l'adempimento del dovere di interrogatorio introdotto dalla presente sentenza presuppone che non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio, la quale, per i suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e per l'immanente presenza dell'imputato, assorbe la stessa funzione dell'interrogatorio di cui all'art. 294, comma 1, e, per l'altro, che - siccome l'affermazione, costituzionalmente imposta, che l'interrogatorio di garanzia, oltre che un dovere del giudice, costituisce un diritto fondamentale della persona sottoposta alla custodia anche nella fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e fino all'inizio di questo, non comporta soluzioni necessitate quanto al giudice a cui affidare il compito di procedere all'interrogatorio e gli atti da utilizzare a tal fine, ne' in ordine al termine congruo entro cui l'interrogatorio deve essere effettuato e alle conseguenze connesse all'inosservanza del termine stesso (scelte, queste, attribuite alla discrezionalita' del legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali affermati nella presente decisione) - in attesa dell'intervento legislativo, sara' il giudice a trarre dal sistema in vigore, come integrato dalla presente pronuncia, le soluzioni piu' corrette in ordine alla competenza, alle modalita' e al termine per l'osservanza del dovere di interrogatorio, nonche' a valutare, anche in relazione elle concrete situazioni processuali, incidenza, effetti e modo di operare della pronuncia medesima sulle misure cautelari in atto. - S. n. 77/1997.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo (in relazione all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen.), e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 13 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, nella parte in cui preclude al giudice di procedere all'"interrogatorio di garanzia" nei casi in cui abbia gia' interrogato l'arrestato o il fermato nel corso dell'udienza di convalida, in quanto - posto che la norma censurata risponde all'evidente, quanto ragionevole, esigenza di evitare un'inutile duplicazione di attivita' processuali, realizzandosi anticipatamente in sede di convalida le finalita' di garanzia poste a base dell'interrogatorio dell'imputato - il richiamo all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. appare inconferente, tenuto conto della diversita' delle situazioni poste a raffronto, ed in quanto l'interrogatorio in sede di convalida risulta, considerato il complessivo contesto in cui l'udienza relativa si svolge, in grado di soddisfare compiutamente l'esigenza di tutela dell'indagato anche con riferimento alla misura disposta, cosi' da escludere qualsivoglia lesione del diritto di difesa. - S. n. 192/1997.