Articolo 302 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E? manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano la fase del dibattimento ed alla adeguatezza del livello di garanzie de libertate apprestato in esso dal sistema.
Anche se apparentemente esteso all'articolo 294, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, il dubbio di legittimità costituzionale espresso dal rimettente deve ritenersi circoscritto all'art. 302, giacché è solo a questo che può essere riferita la mancata previsione della perdita di efficacia delle "altre" misure cautelari coercitive ed interdittive nel caso di omesso interrogatorio nel termine stabilito.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, l'articolo 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis. Infatti, una volta riconosciuta la identità della funzione che l'interrogatorio dispiega in relazione a tutte le misure cautelari personali, posto che anche quelle coercitive, diverse dalla custodia cautelare e quelle interdittive limitano la libertà della persona, incidono negativamente sulla sua attività di lavoro e costituiscono un consistente impedimento alla vita sociale, non può non essere identica per tutte le misure cautelari personali la sanzione processuale nel caso in cui l'interrogatorio non venga compiuto nel termine prescritto. - Sulla funzione dell'interrogatorio di garanzia, v. sentenze, qui richiamate, n. 32/1999 e n. 77/1997. - Sull'esigenza di un adeguamento delle garanzie processuali della difesa per i destinatari delle misure interdittive e per l'auspicio rivolto a tale fine al legislatore, v. sentenza n. 5/1994. - Per il divieto di espatrio, sentenza n. 109/1994.
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 294, comma 1, e 302, cod. proc. pen., in quanto non prevedono, riguardo alla persona in stato di custodia cautelare in carcere, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, l'obbligo di procedere immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, all'interrogatorio, pena l'estinzione della adottata misura. In seguito alla sentenza n. 32 del 1999 - con cui la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l'art. 294, comma 1 - e alla successiva emanazione del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 1999, n. 109) - il quale, dopo aver ridisegnato il regime dell'interrogatorio previsto dall'art. 294, in relazione alle diverse fasi del processo, e inserito, all'art. 4, due disposizioni transitorie, ha modificato, sotto vari altri aspetti, la precedente normativa - e' infatti necessario verificare se, alla stregua di tali sentenza e legge, la questione sia tuttora rilevante nei processi di provenienza. - V. S. n. 32/1999 (gia' citata nel testo).
Deve essere ordinata la restituzione ai giudici 'a quibus' (Corte di Assise di Caltanissetta, Tribunali di Genova e Potenza) degli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 469, 294 e 302 cod. proc. pen., per un riesame della rilevanza alla luce sia della sentenza di illegittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen. n. 32/1999, sia dello 'ius superveniens' (art. 4 d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove norme in materia di competenza della Corte di Assise e di interrogatorio di garanzia). - S. n. 32/1999.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 cod. proc. civ., gia' dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 77 del 1997, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 34, comma secondo, Cost.. - S. n. 77/97. red.: Di Palma
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, comma 1 e 24, comma 2, Cost. (anche in relazione all'art. 13 Cost.) gli artt. 294, comma 1, nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, e 302 cod. proc. pen., limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari", in quanto - posto che l'interrogatorio "di garanzia" previsto dall'art. 294 ha ad esclusivo oggetto la verifica, da parte del giudice, della sussistenza e della permanenza delle condizioni legittimanti la custodia in un'ottica non sempre collegata al contesto indiziario a carico, assumendo particolare rilievo le esigenze cautelari che, proprio in forza delle dichiarazioni dell'imputato, potrebbero assumere una piu' limitata valenza fino a determinare il giudice a rimettere l'imputato in liberta', ovvero ad applicare nei suoi confronti una misura meno gravosa - l'omessa previsione che il predetto interrogatorio debba essere espletato anche quando la privazione della liberta' personale abbia inizio in epoca successiva alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. e la "lacuna" che alla omessa effettuazione dell'interrogatorio medesimo nel termine indicato dall'art. 294 debba conseguire la perdita di efficacia della misura non risultano razionalmente giustificate dalla mera circostanza della diversita' della fase procedimentale, e, soprattutto, privano l'imputato "in vinculis" del piu' efficace strumento di difesa avente ad esclusivo oggetto la cautela disposta, tenuto anche conto che il diretto collegamento dell'interrogatorio di garanzia con la tutela della liberta' personale, attraverso un modello procedimentale costruito in funzione di verifica e di controllo, esclude la compatibilita' con il diritto di difesa di limiti al dovere di procedere all'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, per motivi collegati unicamente alla fase in cui la custodia cautelare abbia il suo inizio, perseguendo tale atto "lo scopo di valutare se permangano le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste nei precedenti artt. 273, 274 e 275" (art. 294, comma 3). - V. S. nn. 384/1996, 71/1996, 45/1991. red.: S. Di Palma
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione e' stata emessa contemporaneamente al rigetto dell'istanza di liberazione, con il quale si e' esaurita la pendenza del sub-procedimento attivato con l'istanza, con conseguente ininfluenza della chiesta pronuncia sulla decisione in ordine a questa.