Pronuncia 95/2001
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 294, commi 1 e 1-bis e 302 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1999 dal tribunale di Milano, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001 Il Presidente: Ruperto Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 4 aprile 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Carlo Mezzanotte
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: RUPERTO