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Pronuncia 95/2001

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 294, commi 1 e 1-bis e 302 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1999 dal tribunale di Milano, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001 Il Presidente: Ruperto Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 4 aprile 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Carlo Mezzanotte

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

Massime

Oggetto della questione - Delimitazione.

Anche se apparentemente esteso all'articolo 294, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, il dubbio di legittimità costituzionale espresso dal rimettente deve ritenersi circoscritto all'art. 302, giacché è solo a questo che può essere riferita la mancata previsione della perdita di efficacia delle "altre" misure cautelari coercitive ed interdittive nel caso di omesso interrogatorio nel termine stabilito.

Processo penale - Interrogatorio di garanzia - Misure cautelari personali - Perdita di efficacia delle misure coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e di quelle interdittive, in caso di omesso interrogatorio dell'indagato entro il termine (di dieci giorni) previsto dall'art. 294, comma 1-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Identità di funzione dell'interrogatorio per tutte le misure cautelari personali - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, l'articolo 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis. Infatti, una volta riconosciuta la identità della funzione che l'interrogatorio dispiega in relazione a tutte le misure cautelari personali, posto che anche quelle coercitive, diverse dalla custodia cautelare e quelle interdittive limitano la libertà della persona, incidono negativamente sulla sua attività di lavoro e costituiscono un consistente impedimento alla vita sociale, non può non essere identica per tutte le misure cautelari personali la sanzione processuale nel caso in cui l'interrogatorio non venga compiuto nel termine prescritto. - Sulla funzione dell'interrogatorio di garanzia, v. sentenze, qui richiamate, n. 32/1999 e n. 77/1997. - Sull'esigenza di un adeguamento delle garanzie processuali della difesa per i destinatari delle misure interdittive e per l'auspicio rivolto a tale fine al legislatore, v. sentenza n. 5/1994. - Per il divieto di espatrio, sentenza n. 109/1994.