Pronuncia 77/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 19 dicembre 1995 dalla Corte di cassazione, il 21 dicembre 1995 ed il 22 marzo 1996 dal tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ed il 23 aprile 1996 dal tribunale di Lecce, sezione per il riesame, rispettivamente iscritte ai nn. 445, 452, 571 e 640 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 26 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di costituzione di Catapano Domenico, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Uditi gli avvocati Francesco Leone ed Alfredo Gaito per Catapano Domenico e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 302 del codice di procedura penale limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 77/97. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE APPLICATA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - PREVISTA ESTINZIONE DELLA CUSTODIA IN CASO DI OMESSO INTERROGATORIO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELL'IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA MISURA OLTRE LA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA CONTENUTA NELLA LEGGE DI DELEGA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, comma 1 e 24, comma 2, Cost. (anche in relazione all'art. 13 Cost.) gli artt. 294, comma 1, nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, e 302 cod. proc. pen., limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari", in quanto - posto che l'interrogatorio "di garanzia" previsto dall'art. 294 ha ad esclusivo oggetto la verifica, da parte del giudice, della sussistenza e della permanenza delle condizioni legittimanti la custodia in un'ottica non sempre collegata al contesto indiziario a carico, assumendo particolare rilievo le esigenze cautelari che, proprio in forza delle dichiarazioni dell'imputato, potrebbero assumere una piu' limitata valenza fino a determinare il giudice a rimettere l'imputato in liberta', ovvero ad applicare nei suoi confronti una misura meno gravosa - l'omessa previsione che il predetto interrogatorio debba essere espletato anche quando la privazione della liberta' personale abbia inizio in epoca successiva alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. e la "lacuna" che alla omessa effettuazione dell'interrogatorio medesimo nel termine indicato dall'art. 294 debba conseguire la perdita di efficacia della misura non risultano razionalmente giustificate dalla mera circostanza della diversita' della fase procedimentale, e, soprattutto, privano l'imputato "in vinculis" del piu' efficace strumento di difesa avente ad esclusivo oggetto la cautela disposta, tenuto anche conto che il diretto collegamento dell'interrogatorio di garanzia con la tutela della liberta' personale, attraverso un modello procedimentale costruito in funzione di verifica e di controllo, esclude la compatibilita' con il diritto di difesa di limiti al dovere di procedere all'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, per motivi collegati unicamente alla fase in cui la custodia cautelare abbia il suo inizio, perseguendo tale atto "lo scopo di valutare se permangano le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste nei precedenti artt. 273, 274 e 275" (art. 294, comma 3). - V. S. nn. 384/1996, 71/1996, 45/1991. red.: S. Di Palma