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Pronuncia 32/1999

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale promossi con ordinanze emesse il 22 maggio 1997 dal tribunale di Verona, l'11 ed il 24 giugno 1997 dal tribunale di Prato, il 21 ottobre 1997 dal tribunale di Perugia, il 9 ottobre 1997 dalla Corte d'Assise di Bari, il 10 dicembre 1997 dalla Corte d'Assise di Napoli, il 27 ottobre 1997 dal tribunale di Milano ed il 28 gennaio 1998 dalla Corte d'Assise di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 605, 666, 667, 865 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 14, 67, 80 e 191 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 41, 52, prima serie speciale, dell'anno 1997 ed i nn. 5, 7, 8 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di costituzione di Kercuku Ramazan; Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Malvica Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1999. Il cancelliere: Malvica

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Massime

SENT. 32/99. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELLA PERSONA IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - OBBLIGO DI PROCEDERE IMMEDIATAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE CINQUE GIORNI DALL'INIZIO DI ESECUZIONE DELLA CUSTODIA, ANCHE DOPO LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESO CONTRASTO CON LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE IN MATERIA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RIFERIMENTO ALLA SENT. N. 77/1997 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - "INTERROGATORIO DI GARANZIA" QUALE DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA A CUSTODIA ANCHE NELLA FASE SUCCESSIVA ALLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - CONSEGUENZE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere, in quanto - posto che con la sentenza n. 77 del 1997 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia" e dell'art. 302 stesso codice, "limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari" - una volta superate le ragioni ostative all'applicabilita' del regime dell'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, al di la' del limite della fase delle indagini preliminari, diviene contrastante, oltre che con il principio di eguaglianza, anche con il diritto di difesa, una norma che non estende tale dovere dalla fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento fino al momento dell'inizio del dibattimento stesso, tanto piu' che l'intervallo di tempo fra trasmissione degli atti ed inizio del dibattimento puo' essere contrassegnato da un'estensione maggiore rispetto a quello che va dalla richiesta di rinvio a giudizio all'espletamento dell'udienza preliminare, con la conseguenza di rendere, in via di principio, ancor piu' irragionevole la diversita' di trattamento rispetto alla previsione gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. Inoltre va tenuta presente la duplice precisazione, per un verso, che l'adempimento del dovere di interrogatorio introdotto dalla presente sentenza presuppone che non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio, la quale, per i suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e per l'immanente presenza dell'imputato, assorbe la stessa funzione dell'interrogatorio di cui all'art. 294, comma 1, e, per l'altro, che - siccome l'affermazione, costituzionalmente imposta, che l'interrogatorio di garanzia, oltre che un dovere del giudice, costituisce un diritto fondamentale della persona sottoposta alla custodia anche nella fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e fino all'inizio di questo, non comporta soluzioni necessitate quanto al giudice a cui affidare il compito di procedere all'interrogatorio e gli atti da utilizzare a tal fine, ne' in ordine al termine congruo entro cui l'interrogatorio deve essere effettuato e alle conseguenze connesse all'inosservanza del termine stesso (scelte, queste, attribuite alla discrezionalita' del legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali affermati nella presente decisione) - in attesa dell'intervento legislativo, sara' il giudice a trarre dal sistema in vigore, come integrato dalla presente pronuncia, le soluzioni piu' corrette in ordine alla competenza, alle modalita' e al termine per l'osservanza del dovere di interrogatorio, nonche' a valutare, anche in relazione elle concrete situazioni processuali, incidenza, effetti e modo di operare della pronuncia medesima sulle misure cautelari in atto. - S. n. 77/1997.