Articolo 312 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 206 e 222, comma 1, cod. pen., e degli artt. 312 e 313 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono, in caso di accertata infermita' di mente dell'imputato che sia anche socialmente pericoloso, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario se il p.m. ne faccia richiesta, in quanto esse muovono da erronei presupposti interpretativi: e cio', sia per quanto attiene all'ambito dei poteri e doveri del giudice in presenza di una richiesta di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, relativamente ai quali il giudice non e' vincolato ne' ai risultati delle perizie, ne' alla richiesta del p.m., che e', si', presupposto inderogabile sul piano processuale per abilitare il giudice a disporre l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 312 cod. proc. pen.), ma non obbliga menomamente il giudice stesso ad esimersi dal giudizio che a lui solo spetta, secondo quanto stabilito dall'art. 313 cod. proc. pen.; sia per quanto attiene ai presupposti della specifica disciplina di cui all'art. 73 cod. proc. pen.; relativamente ai quali non sussiste alcuna identita' di presupposti dell'istituto prefigurato nell'art. 73 e di quello dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza quando la misura consiste nell'internamento in un ospedale psichiatrico giudiziario, neppure per quanto riguarda la pericolosita' sociale dell'imputato. - S. nn. 340/1992, 41/1993.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 Cost., dell'art. 312 cod. proc. pen., che prevede, in generale, le condizioni per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Tale disposizione, infatti, e' stata impugnata in quanto, secondo il giudice 'a quo', avrebbe permesso di disporre, in via provvisoria, in ogni stato e grado del procedimento, il ricovero del minore infermo di mente in ospedale psichiatrico giudiziario, e pertanto, in seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme degli artt. 206 e 222 del codice penale - contestualmente anche denunciate - che la contestata misura prevedevano o comunque consentivano senza le differenziazioni di trattamento richieste a tutela del minore, e' ora sicuramente inapplicabile nel processo di provenienza. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro