Articolo 114 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 59/1995Depositata il 24/02/1995
La disposizione dell'art. 114, comma 3, del codice di procedura penale, secondo la quale, "se si procede al dibattimento, non e' consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello", e' in contrasto, nella parte in cui non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo del dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado, con la direttiva n. 71 dell'art. 2 della legge di delega n. 81 del 1987. La 'ratio' dei divieti di pubblicazione stabiliti in tale direttiva - con il preciso intento di contemperare gli interessi della giustizia e gli interessi dell'informazione, entrambi costituzionalmente rilevanti - e che sono volti principalmente alla tutela delle esigenze investigative, che si pongono nella fase delle indagini preliminari ma non certo per il dibattimento, non permette infatti di ritenerli estensibili agli atti del fascicolo del pubblico ministero, anche oltre il termine delle indagini, durante il dibattimento, che in nessun punto della direttiva vengono considerati. Anche il divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero, anche oltre il termine delle indagini, durante il dibattimento, previsto esplicitamente nella direttiva con il riferimento agli "atti depositati a norma del numero 58", inteso com'e' ad evitare una distorsione delle regole dibattimentali - che si avrebbe ove il giudice formasse il suo convincimento sulla base di atti che dovrebbero essergli ignoti, ma che, in mancanza del divieto, potrebbe conoscere completamente per via extraprocessuale attraverso i mezzi d'informazione - non puo' ragionevolmente riferirsi alla pubblicazione di quanto contenuto nel fascicolo per il dibattimento, concernente, per definizione, gli atti che il giudice deve conoscere. Pertanto, assorbiti gli altri profili di incostituzionalita' dedotti in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., l'art. 114, comma 3, cod. proc. pen., va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., limitatamente alle parole: "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli". - V. anche la seguente massima B. red.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 114, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.