Pronuncia 59/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI; Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di Maiorca Carmelo ed altri, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alle parole: "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995. Il Presidente: SPAGNOLI Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito: Fri Feb 24 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SPAGNOLI

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Massime

SENT. 59/95 A. PROCESSO PENALE - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI- ATTI DEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - PUBBLICAZIONE ANTERIORE ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - DIVIETO - CONTRASTO CON DIRETTIVA DELLA LEGGE DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.

La disposizione dell'art. 114, comma 3, del codice di procedura penale, secondo la quale, "se si procede al dibattimento, non e' consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello", e' in contrasto, nella parte in cui non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo del dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado, con la direttiva n. 71 dell'art. 2 della legge di delega n. 81 del 1987. La 'ratio' dei divieti di pubblicazione stabiliti in tale direttiva - con il preciso intento di contemperare gli interessi della giustizia e gli interessi dell'informazione, entrambi costituzionalmente rilevanti - e che sono volti principalmente alla tutela delle esigenze investigative, che si pongono nella fase delle indagini preliminari ma non certo per il dibattimento, non permette infatti di ritenerli estensibili agli atti del fascicolo del pubblico ministero, anche oltre il termine delle indagini, durante il dibattimento, che in nessun punto della direttiva vengono considerati. Anche il divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero, anche oltre il termine delle indagini, durante il dibattimento, previsto esplicitamente nella direttiva con il riferimento agli "atti depositati a norma del numero 58", inteso com'e' ad evitare una distorsione delle regole dibattimentali - che si avrebbe ove il giudice formasse il suo convincimento sulla base di atti che dovrebbero essergli ignoti, ma che, in mancanza del divieto, potrebbe conoscere completamente per via extraprocessuale attraverso i mezzi d'informazione - non puo' ragionevolmente riferirsi alla pubblicazione di quanto contenuto nel fascicolo per il dibattimento, concernente, per definizione, gli atti che il giudice deve conoscere. Pertanto, assorbiti gli altri profili di incostituzionalita' dedotti in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., l'art. 114, comma 3, cod. proc. pen., va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., limitatamente alle parole: "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli". - V. anche la seguente massima B. red.: S.P.

SENT. 59/95 B. PROCESSO PENALE - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI - IPOTESI DI DIVIETO TASSATIVAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE DELEGA, IN RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI STAMPA - INTRODUZIONE DI ULTERIORI CASI DI DIVIETO DA PARTE DEL LEGISLATORE DELEGATO - ESCLUSIONE.

L'analiticita' con cui, nella direttiva n. 71 dell'art. 2 della legge n. 81 del 1987, il legislatore delegante ha inteso precisare i casi di divieto di pubblicazione degli atti - evidentemente indicativa del rifiuto di introdurne ulteriori, in rispetto del principio sancito dall'art. 21 Cost. - impedisce che in sede di attuazione il legislatore delegato possa pervenire a tale risultato. red.: S.P.

Parametri costituzionali