Articolo 123 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 415/1992Depositata il 29/10/1992
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che, alla luce dell'univoco dato normativo offerto dall'art. 123, primo comma, del codice di procedura penale, la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo comma, dello stesso codice, "deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice 'traditio' al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato "indirizzato" al pubblico ministero, quale autorita' destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalita' previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271". - O. nn. 59/1992 e 276/1992.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 123
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art. 44
Parametri costituzionali
Pronuncia 59/1992Depositata il 18/02/1992
A norma dell'art. 123, primo comma, cod. proc. pen., le richieste formulate dall'imputato detenuto e ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario sono produttive di effetti "come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria" (espressione, quest'ultima con cui si intende fare riferimento non solo al giudice ma anche al pubblico ministero). Pertanto la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo comma, cod. proc. pen. deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice 'traditio' al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato "indirizzato" al pubblico ministero, quale autorita' destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalita' previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 458, primo comma, e 123, primo comma, cod. proc. pen. e dell'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 Cost., in base all'interpretazione delle norme impugnate che la Corte ha respinto).
Norme citate
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art. 44
- codice di procedura penale-Art. 458, comma 1
- codice di procedura penale-Art. 123, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.