Pronuncia 415/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 123 del codice di procedura penale e 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1992 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico di Macciardi Leonardo, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che la Corte di appello di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 123 del codice di procedura penale e 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella parte in cui non includono anche le notificazioni destinate ad un'autorità giudiziaria tra le attività che le persone detenute o internate hanno facoltà di compiere mediante atto ricevuto, secondo i casi, dal direttore o da un ufficiale di polizia giudiziaria; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata l'identica questione (v. ordinanze n. 59 e n. 276 del 1992) sul rilievo che, alla luce dell'univoco dato normativo offerto dall'art. 123, primo comma, del codice di procedura penale, la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo comma, dello stesso codice, "deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice traditio al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato 'indirizzato' al pubblico ministero, quale autorità destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalità previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"; e che, pertanto, non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 123 del codice di procedura penale e 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992. Il presidente: CORASANITI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992 Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Thu Oct 29 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: CORASANITI

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Massime

ORD. 415/92. PROCESSO PENALE - IMPUTATO DETENUTO O INTERNATO - NOTIFICAZIONI (NELLA SPECIE: DI RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO) DESTINATE AD AUTORITA' GIUDIZIARIA - RITENUTA MANCATA INCLUSIONE DI ESSE FRA LE ATTIVITA' CHE DETENUTI O INTERNATI HANNO FACOLTA' DI COMPIERE MEDIANTE ATTO RICEVUTO DAL DIRETTORE DELL'ISTITUTO O DA UN UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA IMPUTATI CON COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questione gia' dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che, alla luce dell'univoco dato normativo offerto dall'art. 123, primo comma, del codice di procedura penale, la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo comma, dello stesso codice, "deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice 'traditio' al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato "indirizzato" al pubblico ministero, quale autorita' destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalita' previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271". - O. nn. 59/1992 e 276/1992.

Norme citate