Articolo 530 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 270/2011Depositata il 12/10/2011
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 530 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede - rispetto a soggetti nei cui confronti sia stata avanzata la proposta per l'applicazione, ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, e che siano stati assolti da un'originaria imputazione di cui all'art. 416- bis cod.pen. - una disposizione affine, o una clausola identica, a quella prevista dall'art. 166, secondo comma, del codice penale. A prescindere dall'omessa formulazione di un petitum specifico e dall'erronea valutazione sulla rilevanza, formulata con riguardo ad una norma ipotetica, il rimettente prende le mosse da un presupposto interpretativo erroneo, atteso che non è esatto l'assunto secondo cui coloro che sono stati condannati con pena sospesa non possono subire alcuna misura di prevenzione: l'art. 166, secondo comma, cod. pen. si limita infatti a disporre che la condanna a pena sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, non escludendo affatto che le risultanze del processo penale, conclusosi con sentenza di condanna con pena sospesa, possano essere valutate ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, unitamente ad altri elementi desumibili aliunde . Inoltre, il giudice a quo impropriamente, afferma che poiché «la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si fonda sulla presunzione dell'assenza di pericolosità sociale attuale, a maggior ragione, questa prognosi si imporrebbe per persone la cui colpevolezza sia stata esclusa»: egli trascura di considerare che il giudice, con la sentenza di assoluzione, non opera alcun giudizio di pericolosità dell'imputato, ad eccezione dei casi previsti dalla legge in cui applica la misura di sicurezza (art. 530, comma 4, cod. proc. pen.).
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 530
Parametri costituzionali
Pronuncia 318/2001Depositata il 27/07/2001
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 530 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato assolto. Infatti, il censurato art. 530, concernente le sentenze di assoluzione e le loro varie formule, contrariamente a quanto ritiene il rimettente, non può trovare applicazione nel giudizio 'a quo', poiché è indubitabile che, essendo già stata pronunciata sentenza di condanna, ancorché non divenuta irrevocabile, l'imputato non può essere assolto, in applicazione del divieto di 'bis in idem', per quel medesimo fatto sol perchè è già stato giudicato. - Sulla operatività dell'art. 529 cod. proc. pen. in relazione ai casi di difetto delle condizioni di procedibilità, v. richiamata sentenza n. 27/1995. M.F.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 530
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.