Articolo 340 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 59/2001Depositata il 13/03/2001
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per l'ipotesi di mancata accettazione espressa o tacita della remissione di querela, pone le spese del procedimento a carico del querelato anzichè del remittente. Il giudice 'a quo', infatti, ha sospettato di illegittimità costituzionale una norma che nelle fattispecie sottoposte al suo esame (richiesta di archiviazione per estinzione del reato a seguito di remissione di querela) non doveva applicare. M.R.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 340, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 451/1999Depositata il 17/12/1999
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 340 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita' dell'obbligazione per il pagamento delle spese del procedimento agli eredi del remittente della querela. Premesso, infatti, che l'attrazione dell'obbligo di rifondere le spese di giustizia, in caso di remissione di querela, al 'genus' delle obbligazioni trasmissibili agli eredi secondo i principi civilistici risulta implicitamente dalla sent. n. 211 del 1995 ed e' acquisita dalla giurisprudenza costituzionale fin dalla sent. n. 151 del 1975, che, proprio sul presupposto della trasmissibilita' 'jure successionis' di tale obbligazione, senza possibilita' alcuna per gli eredi del querelante di sottrarvisi, dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 156 cod. pen., nella parte in cui non attribuiva l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato; e che l'inquadramento civilistico dell'istituto non risulta smentito dalla sent. n. 98 del 1998, dove si e' rilevato che il debito di rimborso delle spese processuali, gravante sul condannato, a seguito della introduzione della remissione del debito (art. 56 l. n. 354 del 1975) e del rilievo che in essa assumono l'esistenza di indici di ravvedimento del condannato e l'esigenza di agevolarne il reinserimento sociale, e' divenuto assimilabile alle sanzioni economiche accessorie alla pena - ed e' quindi partecipe della finalita' di emenda e del carattere di personalita' propri della pena, in forza dell'art. 27 Cost. - stante la diversita' delle situazioni poste a raffronto, nessuna illegittima disparita' di trattamento e', conseguentemente, configurabile tra il condannato e il remittente la querela, in riferimento all'obbligo di sostenere le spese del processo, ne' alcuna disarmonia censurabile alla luce del parametro evocato e' ravvisabile in un sistema che, riconosciuto il carattere strettamente personale delle sanzioni economiche accessorie della pena, lo nega ad obblighi che a tali sanzioni non sono neppure lontanamente riconducibili, quale quello che il vecchio testo dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. (ora modificato dall'art. 13 l. 25 giugno 1999, n. 205) poneva a carico del remittente la querela in assenza di diversa pattuizione tra remittente e querelato. - S. nn. 151/1975, 211/1995 e 98/1998.
Norme citate
- legge-Art. 13
- codice di procedura penale-Art. 340, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 211/1995Depositata il 31/05/1995
Il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui, in tema di responsabilita' del querelante per le spese del procedimento, nel caso di proscioglimento dell'imputato, deve essere esclusa ogni ipotesi di responsabilita' obiettiva fondata sul mero dato della causalita' materiale (per cui le spese ricadono sulla parte che ad esse ha dato causa), anche in assenza di qualsiasi colpa, leggerezza o temerarieta' rimproverabile a chi abbia esercitato il diritto di querela, non e' applicabile alla condanna del querelante alle spese nel caso di remissione di querela. In questa ipotesi, infatti, cessando l'azione penale per un atto di volonta' del querelante, e' del tutto logico che il costo del processo sia sopportato da chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice ed ha percio' dato occasione alla spesa per il suo svolgimento. Peraltro, la circostanza che la stessa disposizione impugnata consenta che la regolamentazione delle spese possa essere oggetto di privato accordo tra remittente e querelato mette in luce ancor piu' chiaramente la sostanziale liberta' del processo deliberativo dell'interessato in ordine alla remissione o meno della querela, rendendo nel contempo paritaria la posizione del querelante e quella del querelato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della disposizione dell'art. 340, quarto comma, cod. proc. pen. per cui, in seguito a remissione della querela, il querelante e' tenuto, in ogni caso, al pagamento delle spese processuali). - Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di norme che prevedevano, nel caso di proscioglimento dell'imputato, la condanna del querelante alle spese del procedimento prescindendo dalla sussistenza di estremi di colpa, leggerezza o temerarieta' rimproverabile a tale soggetto, v. S. nn. 165/1974, 52/1975, 29/1992, 180/1993, 423/1993. V. al riguardo anche O. n. 93/1994. Per la mancata previsione della condanna del querelante nel caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato v., nel senso della non fondatezza della relativa questione, S. n. 134/1993. red.: G. Conti
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 340, comma 4
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.