Pronuncia 211/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1994 dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Alessano, nel procedimento penale a carico di Antonazzo Maurizio, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1994 e pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito: Wed May 31 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 211/95. PROCESSO PENALE - REATO PERSEGUIBILE A QUERELA - REMISSIONE DELLA STESSA - CONSEGUENTE CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE PROCESSUALI, ANCHE IN ASSENZA DI QUALSIASI COLPA AD ESSO ADDEBITABILE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI QUERELA - DENUNCIATO INGIUSTIFICATO UGUALE TRATTAMENTO PER IL QUERELANTE AVVENTATO O TEMERARIO E PER IL QUERELANTE INCOLPEVOLE - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO PER LA DIFESA DEI PROPRI DIRITTI - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITA', ALLA LUCE DELLA 'RATIO' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, IN TEMA DI CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE NEL CASO DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO, INVOCATA A SOSTEGNO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui, in tema di responsabilita' del querelante per le spese del procedimento, nel caso di proscioglimento dell'imputato, deve essere esclusa ogni ipotesi di responsabilita' obiettiva fondata sul mero dato della causalita' materiale (per cui le spese ricadono sulla parte che ad esse ha dato causa), anche in assenza di qualsiasi colpa, leggerezza o temerarieta' rimproverabile a chi abbia esercitato il diritto di querela, non e' applicabile alla condanna del querelante alle spese nel caso di remissione di querela. In questa ipotesi, infatti, cessando l'azione penale per un atto di volonta' del querelante, e' del tutto logico che il costo del processo sia sopportato da chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice ed ha percio' dato occasione alla spesa per il suo svolgimento. Peraltro, la circostanza che la stessa disposizione impugnata consenta che la regolamentazione delle spese possa essere oggetto di privato accordo tra remittente e querelato mette in luce ancor piu' chiaramente la sostanziale liberta' del processo deliberativo dell'interessato in ordine alla remissione o meno della querela, rendendo nel contempo paritaria la posizione del querelante e quella del querelato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della disposizione dell'art. 340, quarto comma, cod. proc. pen. per cui, in seguito a remissione della querela, il querelante e' tenuto, in ogni caso, al pagamento delle spese processuali). - Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di norme che prevedevano, nel caso di proscioglimento dell'imputato, la condanna del querelante alle spese del procedimento prescindendo dalla sussistenza di estremi di colpa, leggerezza o temerarieta' rimproverabile a tale soggetto, v. S. nn. 165/1974, 52/1975, 29/1992, 180/1993, 423/1993. V. al riguardo anche O. n. 93/1994. Per la mancata previsione della condanna del querelante nel caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato v., nel senso della non fondatezza della relativa questione, S. n. 134/1993. red.: G. Conti