Articolo 17 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 124/2000Depositata il 27/04/2000
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza - alla luce della intervenuta abrogazione del reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, oggetto del giudizio 'a quo', da parte dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, del codice di procedura penale, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di sospendere il dibattimento e ordinare al pubblico ministero di esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione nel procedimento, la cui prova influisce sulla prova del reato da giudicare.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 17
Pronuncia 247/1998Depositata il 03/07/1998
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la stessa e' basata su un erroneo presupposto interpretativo. Invero, il giudice rimettente sovrappone i due istituti della competenza per connessione e della riunione dei processi, e, in conseguenza di tale impropria sovrapposizione, nell'impugnare la disciplina che limita la riunione ai processi gia' pendenti davanti al medesimo giudice, chiede alla Corte una pronuncia che gli consenta di utilizzare detto istituto alla stregua delle ipotesi che, a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., determinano la competenza per connessione. Per contro, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto verificare in via preliminare se e quali strumenti l'ordinamento prevede per far dichiarare l'incompetenza - per ragioni di connessione - dell'altro giudice, e solo quando fosse stata riconosciuta la propria competenza avrebbe potuto eventualmente accertare l'esistenza dei presupposti per la riunione dei processi. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 17
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.