Articolo 171 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 135/2000Depositata il 10/05/2000
Manifesta infondatezza, per insussistenza della dedotta irragionevolezza della norma censurata, della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 171 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto, non prevedendo come causa di nullita' della notificazione la mancata osservanza da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalita' previste dall'art. 157, comma 7, stesso codice, lascerebbe all'arbitrio di quest'ultimo il loro espletamento. Infatti, l'espletamento del doppio accesso rappresenta per detto organo uno specifico obbligo giuridico, cui e' correlata l'applicabilita' di sanzioni disciplinari o, eventualmente, anche penali e, del resto, eventuali irregolarita' processuali, in virtu' dell'insistito richiamo del legislatore delegante alla semplificazione delle forme, non possono che essere limitate a vizi di forma corrispondenti ad altrettanti difetti di sostanza. Al di la' del doppio accesso vi e' poi la reale garanzia offerta dal procedimento di deposito dell'atto presso la Casa comunale, alla quale si coniuga l'ulteriore possibilita' di rinnovare la citazione, ex art. 485 del codice di procedura penale. Infine, l'impossibilita' di porre le spese a carico dell'ufficiale giudiziario inadempiente non potrebbe di per se' giustificare l'introduzione di un vizio di rilevanza comportante la nullita' dell'intero procedimento di notificazione. A.M.M.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 171
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.