Articolo 426 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 205/1993Depositata il 29/04/1993
A seguito della pronuncia di illegittimita' costituzionale (sent. 41/1993) relativa all'art. 425 cod.proc.pen., nella parte in cui attribuiva al giudice il potere di definire l'udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere nell'ipotesi in cui l'imputato fosse risultato in modo evidente persona non imputabile, risulta caducata la possibilita' per il giudice 'a quo' di pronunciare sentenza di non luogo a procedere "per infermita' psichica", e viene quindi anche meno il corrispondente potere previsto dall'art. 426, lett. c), cod.proc.pen. di applicare in via definitiva la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Conseguentemente le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa dedotti al riguardo, si rivelano prive di fondamento, in quanto carenti del presupposto normativo sul quale erano basate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 426, lett. c) del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - Oltre alla sent. n. 41/1993, citata nel testo, vedi, in materia di preclusione per il G.I.P. di tenere conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione con le aggravanti in caso di sentenza di proscioglimento per infermita' psichica, la sent. 233/1984 (dichiarativa di illegittimita' costituzionale dell'art. 484, n. 2, del codice abrogato).
Norme citate
Parametri costituzionali
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