Articolo 198 - CODICE PROCEDURA PENALE
Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verita' alle domande che gli sono rivolte.
Il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilita' penale.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.