Articolo 350 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale prospettata in via del tutto ipotetica, in quanto priva di attualita' e rilevanza nel giudizio a quo. (Nella specie, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, degli artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui escludono l'acquisizione e l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato o assunte alla presenza del difensore dalla P.G., salvo che in sede di esame e contestazioni, viene prospettata in termini di mera eventualita' trattandosi di un caso - quale quello del giudizio 'a quo' - in cui l'istruzione probatoria non e' neanche iniziata. red.: F. Mangano
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - V. sent. nn. 476/1992 e 176/1993.
La direttiva n. 31 dell'art. 2, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, ha posto il divieto di ogni utilizzazione, agli effetti del giudizio, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, senza l'assistenza della difesa, dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; tale divieto espressamente posto dal legislatore delegante si riferisce, secondo l'univoco significato letterale della direttiva in esame, sia alle "dichiarazioni rese" dall'indiziato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, sia alle "informazioni assunte", alle quali peraltro fa richiamo la stessa direttiva (sesta parte) la' dove consente alla polizia giudiziaria "di assumere sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini", ribadendo, pero', anche in questa sede, il divieto, gia' posto nella seconda parte, di ogni utilizzazione processuale. Nel divieto stesso, peraltro, e' certamente compreso anche l'uso di dette dichiarazioni ai fini delle constestazioni: uso che, seppure con l'efficacia probatoria minore stabilita dall'art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale, comporta indubbiamente "effetti" nel giudizio. Deve quindi, dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in riferimento alla direttiva contenuta nell'art. 2, n. 31, della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, restando asssorbito l'altro profilo (dedotto in riferimento dell'art. 24 Cost.) dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. limitatamente all'inciso, "salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma terzo".