Articolo 350 - CODICE PROCEDURA PENALE

Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalita' previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui all'articolo 384-bis.
Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.
Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria da' tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.
Se il difensore non e' stato reperito o non e' comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4.
Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, puo' autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter.
Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere notizie e indicazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, quando cio' e' imposto dalla necessita' di evitare un imminente pericolo per la liberta', l'integrita' fisica o la vita di una ((persona oppure)) dalla necessita' di compiere attivita' indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini
Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 e' vietata ogni documentazione e utilizzazione.
La polizia giudiziaria puo' altresi' ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non e' consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.