Pronuncia 47/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 (recte: art. 2, numero 38) della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 369, 554, 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal pretore di Lecce - sezione distaccata di Casarano nel procedimento penale a carico di Pantaleo Pietruccia, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il pretore di Lecce - Sezione distaccata di Casarano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 (recte: art. 2, numero 38) della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 369 e 554 del codice di procedura penale, nella parte in cui "prevedono nel procedimento pretorile soltanto l'informazione di garanzia sin dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere senza nessun termine ragionevole per informare l'indagato - nei modi più adeguati e opportuni possibili - che è stato iniziato un procedimento a suo carico e non si ritiene ancora di chiedere l'archiviazione o compiere, comunque, atti istruttori o disporre il decreto di citazione a giudizio davanti al pretore"; che in subordine viene sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui autorizza il pubblico ministero a rinviare l'imputato a giudizio senza compiere alcuna indagine e senza prima sentire l'indagato; che in ulteriore subordine viene sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui "escludono l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato o assunte alla presenza del difensore dalla p.g., se non limitatamente all'ipotesi di contestazione di cui all'art. 503 s.c."; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate; Considerato che con la questione principale il giudice a quo richiede a questa Corte di rielaborare, "nei modi più adeguati e opportuni possibili", l'istituto della informazione di garanzia, così formulando un petitum che palesemente fuoriesce dai confini istituzionalmente assegnati al controllo di costituzionalità delle norme per investire una gamma indifferenziata di possibili scelte che vanno riservate alla esclusiva sfera della discrezionalità legislativa, il che rende il quesito proposto manifestamente inammissibile; che con la prima delle questioni subordinate il rimettente solleva censure identiche a quelle già affrontate e risolte con l'ordinanza n. 137 del 1995, sicché, non deducendo il giudice a quo profili nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata; che l'ultima delle sollevate questioni è manifestamente inammissibile perché prospettata in via del tutto ipotetica, in quanto, considerato che un profilo di utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese può venire in discorso soltanto in sede di esame e contestazioni, e posto che l'istruzione probatoria non risulta essere neppure iniziata, qualsiasi censura che si rifletta sui limiti di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dall'imputato appare priva di attualità e rilevanza, al punto che il "pregiudizio" che lo stesso rimettente profila a sostegno della impugnativa non può che essere formulato in termini di mera eventualità, "a seconda del contenuto" di tali dichiarazioni; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integra-tive per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara: 1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, numero 38, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 369 e 554 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lecce - sezione distaccata di Casarano, con l'ordinanza in epigrafe; 2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, con la medesima ordinanza; 3) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: FERRI

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Massime

ORD. 47/96 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - INDAGINI PRELIMINARI - ATTI AI QUALI HA DIRITTO DI ASSISTERE IL DIFENSORE - INFORMAZIONE DI GARANZIA - NECESSITA' - PREVISIONE DELL'INFORMAZIONE DELL'INDAGATO PER IL COMPIMENTO DI ATTI ISTRUTTORI DIVERSI - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - RICHIESTA DI UNA PRONUNCIA ADDITIVA NON LOGICAMENTE NECESSITATA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell' art. 2, numero 38, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e degli artt. 369 e 554 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, nel procedimento pretorile, soltanto l'informazione di garanzia sin dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, senza la previsione di alcun termine ragionevole per informare l'indagato - nei modi piu' adeguati e opportuni possibili - che e' stato iniziato a suo carico un procedimento di competenza del Pretore, in quanto esorbita dai confini istituzionalmente assegnati al controllo di costituzionalita', l'adozione di una pronuncia additiva commisurata ad una gamma indifferenziata di possibili scelte secondo un modello di decisione riservato alla discrezionalita' legislativa. red.: F. Mangano

ORD. 47/96 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - RICHIESTA DI EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - MANCANZA DI PRECEDENTI ATTI DI INDAGINE E DELL'INTERROGATORIO DELL'INDAGATO - OMESSA PREVISIONE DEL DIVIETO DI EMETTERE, ANCHE IN TALI CASI, DECRETI DI RINVIO A GIUDIZIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, SECONDO COMMA, E 112 COSTITUZIONE - QUESTIONE DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata non fondata. - V. O. n. 137/1995. red.: F. Mangano

ORD. 47/96 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - INDAGINI PRELIMINARI - DICHIARAZIONI RESE SPONTANEAMENTE DALL'INDAGATO O ASSUNTE ALLA PRESENZA DEL DIFENSORE DALLA P.G. - UTILIZZABILITA' - ESCLUSIONE SALVO CHE PER LA CONTESTAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 112 COST. - PROSPETTAZIONE IPOTETICA - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale prospettata in via del tutto ipotetica, in quanto priva di attualita' e rilevanza nel giudizio a quo. (Nella specie, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, degli artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui escludono l'acquisizione e l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato o assunte alla presenza del difensore dalla P.G., salvo che in sede di esame e contestazioni, viene prospettata in termini di mera eventualita' trattandosi di un caso - quale quello del giudizio 'a quo' - in cui l'istruzione probatoria non e' neanche iniziata. red.: F. Mangano

Parametri costituzionali