Pronuncia 259/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 350, settimo comma, 357, secondo comma, lett. b) e 503, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1990 dal Pretore di Lecce nel procedimento penale a carico di Patti Giuseppe, iscritta al n. 97 del registro ordinanze dell'anno 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 350, settimo comma, del codice di procedura penale, limitatamente all'inciso: "salvo quanto previsto dall'art. 503 comma 3"; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 357, secondo comma, lett. b) e 503, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito: Wed Jun 12 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 259/91 A. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - MODALITA' ADOTTATE - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI ANALITICAMENTE IMPARTITI - CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - CORRISPONDENTE MAGGIOR RIGORE DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.

Quanto piu' i principi ed i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati tanto piu' ridotti risultano i margini di discrezionalita' lasciati al legislatore delegato; di conseguenza ancor piu' rigorosamente la Corte costituzionale deve valutare la legittimita' della norma delegata, nel senso della sua aderenza ai criteri direttivi predeterminati. (Principi ribaditi con specifico riguardo alla direttiva n. 31 dell'art. 2, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81).

SENT. 259/91 B. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DALL'INDIZIATO ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SENZA L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE - UTILIZZAZIONE IN GIUDIZIO, ANCHE SE SOLO PER CONTESTARNE IL CONTENUTO - ECCESSO DI DELEGA - DIVIETO GENERALE DI UTILIZZABILITA' PER LE DICHIARAZIONI DI OGNI TIPO RESE SENZA LA PRESENZA DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE DI UN REGIME DIFFERENZIATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.

La direttiva n. 31 dell'art. 2, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, ha posto il divieto di ogni utilizzazione, agli effetti del giudizio, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, senza l'assistenza della difesa, dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; tale divieto espressamente posto dal legislatore delegante si riferisce, secondo l'univoco significato letterale della direttiva in esame, sia alle "dichiarazioni rese" dall'indiziato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, sia alle "informazioni assunte", alle quali peraltro fa richiamo la stessa direttiva (sesta parte) la' dove consente alla polizia giudiziaria "di assumere sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini", ribadendo, pero', anche in questa sede, il divieto, gia' posto nella seconda parte, di ogni utilizzazione processuale. Nel divieto stesso, peraltro, e' certamente compreso anche l'uso di dette dichiarazioni ai fini delle constestazioni: uso che, seppure con l'efficacia probatoria minore stabilita dall'art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale, comporta indubbiamente "effetti" nel giudizio. Deve quindi, dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in riferimento alla direttiva contenuta nell'art. 2, n. 31, della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, restando asssorbito l'altro profilo (dedotto in riferimento dell'art. 24 Cost.) dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. limitatamente all'inciso, "salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma terzo".

SENT. 259/91 C. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DALL'INDIZIATO ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SENZA L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE - FACOLTA' DI DOCUMENTAZIONE - PREVISTA UTILIZZAZIONE IN GIUDIZIO (ANCHE SE SOLO PER CASI E FINI PARTICOLARI) - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA, STANTE LA DIVERSA EFFICACIA E PORTATA DELLE NORME IMPUGNATE IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 350, SETTIMO COMMA, COD.PROC.PEN. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Una volta eliminata, in ogni caso, con la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 350, settimo comma, ultimo inciso, cod.proc.pen. (ved. massima B) la possibilita' dell'utilizzazione di giudizio delle dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato alla polizia giudiziaria in assenza del difensore, ne' la documentazione in se' di tali dichiarazioni, ne' la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 503 (che si limita ad estendere anche all'esame delle parti private la possibilita' prevista dall'art. 500, di effettuare contestazioni), consentono piu' detta utilizzazione in presenza del generale divieto ora sancito dal settimo comma dell'art. 350; non risultano pertanto in conflitto ne' con i principi enunciati dalla direttiva n. 31 della legge delega (v. ancora massima B), ne' con le esigenze di garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 357, secondo comma, lett. b) e 503, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione.)garanzia