Articolo 357 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 259/1991Depositata il 12/06/1991
Una volta eliminata, in ogni caso, con la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 350, settimo comma, ultimo inciso, cod.proc.pen. (ved. massima B) la possibilita' dell'utilizzazione di giudizio delle dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato alla polizia giudiziaria in assenza del difensore, ne' la documentazione in se' di tali dichiarazioni, ne' la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 503 (che si limita ad estendere anche all'esame delle parti private la possibilita' prevista dall'art. 500, di effettuare contestazioni), consentono piu' detta utilizzazione in presenza del generale divieto ora sancito dal settimo comma dell'art. 350; non risultano pertanto in conflitto ne' con i principi enunciati dalla direttiva n. 31 della legge delega (v. ancora massima B), ne' con le esigenze di garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 357, secondo comma, lett. b) e 503, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione.)garanzia
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 503, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 357, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.