Articolo 38 - CODICE PROCEDURA PENALE
La dichiarazione di ricusazione puo' essere proposta, nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice.
Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione puo' essere proposta entro tre giorni. Se la causa e' sorta o e' divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove e' proposta con atto scritto ed e' presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione e' depositata nella cancelleria dell'ufficio cui e' addetto il giudice ricusato.
La dichiarazione, quando non e' fatta personalmente dall'interessato, puo' essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilita', i motivi della ricusazione.
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