Articolo 427 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 423/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
Come la Corte ha in piu' occasioni affermato, in assenza di colpa del querelante, quest'ultimo, esclusa qualsiasi ipotesi di responsabilita' oggettiva fondata sul mero dato della causalita' materiale, non puo' essere condannato alle spese processuali. E poiche' l'assenza di colpa del querelante, in termini di temerarieta' o avventatezza della querela, puo' aversi anche in casi di proscioglimento con formula piena, non solo quando - come denunciato dal giudice 'a quo' - l'assoluzione consegua ad una situazione di dubbio probatorio esprimibile, a norma dell'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., solo nella motivazione ma non nel dispositivo, ma altresi', presumibilmente, per un novero pressocche' illimitato di altre cause suscettibili di dimostrarla, il mantenimento, anche in tali ipotesi, da parte del legislatore, in materia di responsabilita' del querelante, del criterio, intrinsecamente incompatibile con i suddetti principi, della automaticita', fa si' che l'impugnato art. 427, primo comma, cod. proc. pen. debba essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede, in caso di proscioglimento dell'imputato perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela. - Nello stesso senso, le sentt. nn. 165/1974, per l'ipotesi di proscioglimento dell'imputato conseguente a querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi; 52/1975, per il proscioglimento per incapacita' di intendere o di volere; 29/1992, per il proscioglimento perche' il fatto non costituisce reato e, da ultima, 180/1993, nel caso di proscioglimento per non aver commesso il fatto quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante.
Anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto - compresa, senza particolari eccezioni, tra quelle per cui l'art. 427 cod.proc.pen. preveda la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato - puo' emergere una situazione - anche se divergente 'dall'id plerumque accidit' su cui la citata disposizione si basa - nella quale l'infondatezza della notizia 'criminis' derivi - come nel caso di specie - da circostanze non addebitabili al querelante. Pertanto, dovendosi ribadire il principio piu' volte affermato dalla Corte, anche se con riferimento a norme del vecchio codice, e che il legislatore del nuovo ha mostrato di regola di voler seguire, secondo il quale, in assenza di colpa del querelante, quest'ultimo, restando senz'altro esclusa al riguardo ogni ipotesi di responsabilita' oggettiva, non puo' essere condannato alle spese processuali, l'art. 427, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, nella suddetta ipotesi, non esclude la responsabilita' del querelante quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a sua colpa, va dichiarato illegittimo per violazione del principio di eguaglianza. - V. S. nn. 165/1974, 52/1975 e 29/1992.
La disciplina positiva della responsabilita' per le spese dei processi penali per reati perseguibili solo a querela di parte, mentre avverte l'esigenza di prevenire e sanzionare la presentazione di denunce temerarie o del tutto prive di fondamento, non trascura neanche l'opportunita' di non scoraggiare l'esercizio del diritto di querela. Pertanto, nel quadro di un necessario contemperamento fra tali opposte istanze, la mancata previsione, nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, della condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato, appartiene, in assenza di ostative esigenze di rilievo costituzionale (v. massima A), alla piena discrezionalita' del legislatore. La diversita' della scelta adottata in proposito riguardo al decreto di archiviazione rispetto a quella operata riguardo alle sentenze di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare e di proscioglimento a seguito di dibattimento, con le quali e' possibile che il querelante sia condannato alle spese (cfr. art. 542, in relazione all'art. 427, cod. proc. pen.), e' giustificata dalla diversita' di effetti, connotati e stabilita' propri del decreto di archiviazione, sempre superabile da una successiva riapertura delle indagini motivata dalla semplice esigenza di nuove investigazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 554, 408, 427, 542 cod. proc. pen. e 125 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono che il querelante debba essere condannato, con il decreto che dispone l'archiviazione, al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, nei casi in cui gli elementi giudicati non idonei a sostenere l'accusa in giudizio investano la sussistenza del fatto o la commissione dello stesso da parte del querelato).