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Articolo 427 - CODICE PROCEDURA PENALE

Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato. (47) ((50))
Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne e' fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si e' costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
Se vi e' colpa grave, il giudice puo' condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.
Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 428, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.
Se il reato e' estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 340 comma 4.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.