About

Pronuncia 180/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 542, primo comma, e 427, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1992 dal Pretore di Nuoro - sezione distaccata di Siniscola - nel procedimento penale a carico di Zanasi Simonetta, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Massime

SENT. 180/93. PROCESSO PENALE - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DEL QUERELANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE ANTICIPATE DALLO STATO, IN CASO DI PROSCIOGLIMENTO DEL QUERELATO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO, ANCHE QUANDO L'ATTRIBUZIONE DEL REATO A QUEST'ULTIMO NON SIA ASCRIVIBILE A COLPA DEL QUERELANTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto - compresa, senza particolari eccezioni, tra quelle per cui l'art. 427 cod.proc.pen. preveda la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato - puo' emergere una situazione - anche se divergente 'dall'id plerumque accidit' su cui la citata disposizione si basa - nella quale l'infondatezza della notizia 'criminis' derivi - come nel caso di specie - da circostanze non addebitabili al querelante. Pertanto, dovendosi ribadire il principio piu' volte affermato dalla Corte, anche se con riferimento a norme del vecchio codice, e che il legislatore del nuovo ha mostrato di regola di voler seguire, secondo il quale, in assenza di colpa del querelante, quest'ultimo, restando senz'altro esclusa al riguardo ogni ipotesi di responsabilita' oggettiva, non puo' essere condannato alle spese processuali, l'art. 427, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, nella suddetta ipotesi, non esclude la responsabilita' del querelante quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a sua colpa, va dichiarato illegittimo per violazione del principio di eguaglianza. - V. S. nn. 165/1974, 52/1975 e 29/1992.

Parametri costituzionali