Pronuncia 180/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 542, primo comma, e 427, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1992 dal Pretore di Nuoro - sezione distaccata di Siniscola - nel procedimento penale a carico di Zanasi Simonetta, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Mauro Ferri
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA