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Pronuncia 423/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, in relazione all'art. 530, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Gasparini Marco, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Massime

SENT. 423/93. PROCESSO PENALE - SPESE PROCESSUALI - PREVISIONE DI CONDANNA DEL QUERELANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE ANTICIPATE DALLO STATO, IN SEGUITO A PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO CON FORMULA PIENA DISPOSTO PER INSUFFICIENZA O CONTRADDITTORIETA' DELLA PROVA, O PER ALTRE POSSIBILI CAUSE, PUR IN ASSENZA DI COLPA DEL QUERELANTE - MANTENIMENTO, IN TALI IPOTESI, RIGUARDO ALLA RESPONSABILITA' DEL QUERELANTE, DEL CRITERIO, GIA' RICONOSCIUTO INTRINSECAMENTE ILLEGITTIMO, DELLA AUTOMATICITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Come la Corte ha in piu' occasioni affermato, in assenza di colpa del querelante, quest'ultimo, esclusa qualsiasi ipotesi di responsabilita' oggettiva fondata sul mero dato della causalita' materiale, non puo' essere condannato alle spese processuali. E poiche' l'assenza di colpa del querelante, in termini di temerarieta' o avventatezza della querela, puo' aversi anche in casi di proscioglimento con formula piena, non solo quando - come denunciato dal giudice 'a quo' - l'assoluzione consegua ad una situazione di dubbio probatorio esprimibile, a norma dell'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., solo nella motivazione ma non nel dispositivo, ma altresi', presumibilmente, per un novero pressocche' illimitato di altre cause suscettibili di dimostrarla, il mantenimento, anche in tali ipotesi, da parte del legislatore, in materia di responsabilita' del querelante, del criterio, intrinsecamente incompatibile con i suddetti principi, della automaticita', fa si' che l'impugnato art. 427, primo comma, cod. proc. pen. debba essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede, in caso di proscioglimento dell'imputato perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela. - Nello stesso senso, le sentt. nn. 165/1974, per l'ipotesi di proscioglimento dell'imputato conseguente a querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi; 52/1975, per il proscioglimento per incapacita' di intendere o di volere; 29/1992, per il proscioglimento perche' il fatto non costituisce reato e, da ultima, 180/1993, nel caso di proscioglimento per non aver commesso il fatto quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante.