Pronuncia 423/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, in relazione all'art. 530, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Gasparini Marco, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Mauro Ferri
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA