Articolo 292 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Brescia, giudice del riesame, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, Cost. - degli artt. 27 e 292, comma 2, lett. c ), cod. proc. pen., nella parte in cui consentono al giudice competente di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo. La Cassazione, risolvendo la questione preliminare sottoposta alla propria cognizione, ha escluso in via definitiva la nullità dell'ordinanza cautelare per difetto dell'autonoma valutazione nella motivazione, cosicché il giudice rimettente, quale giudice di rinvio, non deve più fare applicazione delle disposizioni censurate, risolvendosi le questioni sollevate nell'inammissibile richiesta alla Corte costituzionale di operare una "revisione in grado ulteriore" della sentenza della Cassazione che ha dato origine al giudizio a quo, che non le compete. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2014, n. 294 del 1995, n. 224 del 1996, n. 294 del 1995, n. 21 del 1982 e n. 50 del 1970; ordinanze n. 149 del 2013, n. 501 del 2000 e n. 11 del 1999 ).
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 292, commi 1 e 2, lett. c ), e 309, comma 9, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 24, 111, secondo e sesto comma, Cost., nella parte in cui escludono la nullità dell'ordinanza cautelare e consentono al Tribunale del riesame di integrare una motivazione sulla gravità indiziaria integralmente coincidente con la comunicazione di reato della polizia giudiziaria, recepita per relationem. I giudici rimettenti, quali giudici di rinvio, non devono più fare applicazione delle disposizioni censurate, avendo la Corte di cassazione escluso in via definitiva la nullità delle ordinanze cautelari per difetto di motivazione. Il caso in esame è, dunque, diverso da quello nel quale la Cassazione afferma nella sentenza di annullamento un principio di diritto relativo ad una norma che deve trovare ulteriore applicazione nel giudizio di rinvio e il giudice è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della regola iuris così stabilita e vincolante in forza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La questione proposta si traduce pertanto in una non consentita richiesta di pronunciare una sorta di "revisione in grado ulteriore" della sentenza della Cassazione. - Sulla legittimazione del giudice del rinvio a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma nell'interpretazione risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, v. le citate sentenze nn. 293/2013, 204/2012 e 197/2010. - In riferimento ad una censura analoga, comportante l'attribuzione alla Corte costituzionale di un compito di "revisione in grado ulteriore" delle sentenze della Corte di cassazione, v. la citata sentenza n. 294/1995.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 292 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 24, 111 e 112 Cost.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 276 cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che, in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice puo' disporne la sostituzione o il cumulo con altra piu' grave senza dover sentire il difensore sulla richiesta del pubblico ministero - in quanto, in generale, la garanzia della difesa e della parita' fra accusa e difesa comporta che il preventivo contraddittorio tra le ragioni dell'una e dell'altra debba essere garantito anche nel procedimento applicativo di misure cautelari personali coercitive, in tutti i casi in cui esso non contraddica le esigenze della loro concreta esecuzione; ed in quanto, in particolare, nei casi di applicazione iniziale di una misura nuova o di passaggio da una misura meno grave ad una piu' grave, anche a causa della violazione degli obblighi connessi alla misura meno grave, non e' ammissibile la presenza dell'indiziato o dell'imputato nel relativo procedimento, in ragione dell'intrinseca contraddizione che ne deriverebbe rispetto all'esigenza di salvaguardare l'imprevedibilita' della misura medesima, fermo restando che le garanzie della difesa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente con la richiesta di riesame e l'eventuale appello. - S. n. 219/1994. red.: S. Di Palma