About

Pronuncia 63/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 276 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1995 dal tribunale di Verbania sulla richiesta di riesame proposta da Santacroce Giuseppe, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Verbania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996. Il presidente: Ferri Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Gustavo Zagrebelsky

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FERRI

Massime

SENT. 63/96. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE, ARRESTI DOMICILIARI) - TRASGRESSIONE ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE - SOSTITUZIONE O CUMULO CON MISURA COERCITIVA RICHIESTA DAL P.M. - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DELLA PREVENTIVA AUDIZIONE DEL DIFENSORE DEL SOTTOPOSTO ALLA MISURA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24, COMMA SECONDO, COST. - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 276 cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che, in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice puo' disporne la sostituzione o il cumulo con altra piu' grave senza dover sentire il difensore sulla richiesta del pubblico ministero - in quanto, in generale, la garanzia della difesa e della parita' fra accusa e difesa comporta che il preventivo contraddittorio tra le ragioni dell'una e dell'altra debba essere garantito anche nel procedimento applicativo di misure cautelari personali coercitive, in tutti i casi in cui esso non contraddica le esigenze della loro concreta esecuzione; ed in quanto, in particolare, nei casi di applicazione iniziale di una misura nuova o di passaggio da una misura meno grave ad una piu' grave, anche a causa della violazione degli obblighi connessi alla misura meno grave, non e' ammissibile la presenza dell'indiziato o dell'imputato nel relativo procedimento, in ragione dell'intrinseca contraddizione che ne deriverebbe rispetto all'esigenza di salvaguardare l'imprevedibilita' della misura medesima, fermo restando che le garanzie della difesa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente con la richiesta di riesame e l'eventuale appello. - S. n. 219/1994. red.: S. Di Palma