Articolo 27 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Brescia, giudice del riesame, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, Cost. - degli artt. 27 e 292, comma 2, lett. c ), cod. proc. pen., nella parte in cui consentono al giudice competente di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo. La Cassazione, risolvendo la questione preliminare sottoposta alla propria cognizione, ha escluso in via definitiva la nullità dell'ordinanza cautelare per difetto dell'autonoma valutazione nella motivazione, cosicché il giudice rimettente, quale giudice di rinvio, non deve più fare applicazione delle disposizioni censurate, risolvendosi le questioni sollevate nell'inammissibile richiesta alla Corte costituzionale di operare una "revisione in grado ulteriore" della sentenza della Cassazione che ha dato origine al giudizio a quo, che non le compete. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2014, n. 294 del 1995, n. 224 del 1996, n. 294 del 1995, n. 21 del 1982 e n. 50 del 1970; ordinanze n. 149 del 2013, n. 501 del 2000 e n. 11 del 1999 ).
La trasmissione degli atti da parte del P.M. procedente a quello incardinato presso il giudice ritenuto competente non e' idonea ne' a comportare la competenza di quest'ultimo giudice; ne' ad escludere la competenza del giudice presso il quale il pubblico ministero trasmittente esercita le funzioni. Di conseguenza, tale traslazione degli atti non vale ad infirmare la validita' della misura cautelare gia' disposta da quest'ultimo ne' ad attribuirle un'efficacia solo interinale: pertanto non vi e' ragione di ritenere che ad essa debba sovrapporsi - entro i venti giorni dall'ordinanza di trasmissione - un nuovo provvedimento di altro giudice, mancando, diversamente dall'ipotesi contemplata dall'art. 27, una pronuncia declinatoria di competenza. Non sono invocabili, pertanto, ne' l'art. 3, trattandosi di situazioni diverse, ne' l'art. 25 Cost., non essendo la traslazione degli atti attributiva di competenza; e nemmeno puo' dirsi violato il diritto di difesa, che ben puo' essere esercitato chiedendo la revoca della misura o al giudice presso il cui ufficio e' il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti ovvero qualora egli declini la propria competenza - allo stesso giudice che l'ha emesa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione).