Pronuncia 262/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1991 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Doria Donatella, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza del 7 gennaio 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GALLO

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Massime

SENT. 262/91. PROCESSO PENALE - DISPOSIZIONE DI MISURA CAUTELARE DA PARTE DI GIUDICE DICHIARATOSI INCOMPETENTE - CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA MISURA SE SU DI ESSA, NEI VENTI GIORNI DALLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI, NON PROVVEDA IL GIUDICE COMPETENTE - MANCATA ESTENSIONE DELLA NORMA ALL'IPOTESI IN CUI, SENZA UNA DECLARATORIA GIUDIZIALE DI INCOMPETENZA, GLI ATTI VENGANO TRASMESSI DAL PUBBLICO MINISTERO PROCEDENTE AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DEL GIUDICE PRECOSTITUITO E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La trasmissione degli atti da parte del P.M. procedente a quello incardinato presso il giudice ritenuto competente non e' idonea ne' a comportare la competenza di quest'ultimo giudice; ne' ad escludere la competenza del giudice presso il quale il pubblico ministero trasmittente esercita le funzioni. Di conseguenza, tale traslazione degli atti non vale ad infirmare la validita' della misura cautelare gia' disposta da quest'ultimo ne' ad attribuirle un'efficacia solo interinale: pertanto non vi e' ragione di ritenere che ad essa debba sovrapporsi - entro i venti giorni dall'ordinanza di trasmissione - un nuovo provvedimento di altro giudice, mancando, diversamente dall'ipotesi contemplata dall'art. 27, una pronuncia declinatoria di competenza. Non sono invocabili, pertanto, ne' l'art. 3, trattandosi di situazioni diverse, ne' l'art. 25 Cost., non essendo la traslazione degli atti attributiva di competenza; e nemmeno puo' dirsi violato il diritto di difesa, che ben puo' essere esercitato chiedendo la revoca della misura o al giudice presso il cui ufficio e' il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti ovvero qualora egli declini la propria competenza - allo stesso giudice che l'ha emesa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione).