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Pronuncia 270/2014

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo Maria NAPOLITANO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 292, comma 1, e comma 2, lettera c), e 309, comma 9, del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione del riesame, con ordinanze del 13 e del 14 novembre 2013, iscritte ai nn. 29 e 30 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 292, comma 1, e comma 2, lettera c), e 309, comma 9, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 111, secondo e sesto comma, 24, e 13, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2014. F.to: Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: NAPOLITANO

Massime

Misure cautelari - Ordinanza cautelare - Motivazione sulla gravità indiziaria integralmente coincidente con la comunicazione di reato della polizia giudiziaria, recepita per relationem nel provvedimento cautelare - Lamentata preclusione per il Tribunale del riesame del potere di dichiarare la nullità per difetto di motivazione - Censura di disposizioni di cui i giudici rimettenti non devono fare applicazione - Difetto di rilevanza delle questioni - Inammissibilità.

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 292, commi 1 e 2, lett. c ), e 309, comma 9, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 24, 111, secondo e sesto comma, Cost., nella parte in cui escludono la nullità dell'ordinanza cautelare e consentono al Tribunale del riesame di integrare una motivazione sulla gravità indiziaria integralmente coincidente con la comunicazione di reato della polizia giudiziaria, recepita per relationem. I giudici rimettenti, quali giudici di rinvio, non devono più fare applicazione delle disposizioni censurate, avendo la Corte di cassazione escluso in via definitiva la nullità delle ordinanze cautelari per difetto di motivazione. Il caso in esame è, dunque, diverso da quello nel quale la Cassazione afferma nella sentenza di annullamento un principio di diritto relativo ad una norma che deve trovare ulteriore applicazione nel giudizio di rinvio e il giudice è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della regola iuris così stabilita e vincolante in forza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La questione proposta si traduce pertanto in una non consentita richiesta di pronunciare una sorta di "revisione in grado ulteriore" della sentenza della Cassazione. - Sulla legittimazione del giudice del rinvio a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma nell'interpretazione risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, v. le citate sentenze nn. 293/2013, 204/2012 e 197/2010. - In riferimento ad una censura analoga, comportante l'attribuzione alla Corte costituzionale di un compito di "revisione in grado ulteriore" delle sentenze della Corte di cassazione, v. la citata sentenza n. 294/1995.