Articolo 548 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 259/2016Depositata il 05/12/2016
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 548, comma 3, e 585, comma 2, lett. d ), cod. proc. pen., come modificati dagli artt. 10, comma 5, e 11, comma 1, della legge n. 67 del 2014, censurati dal Tribunale ordinario di Prato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto non prevedono, ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione, la notifica dell'avviso di deposito della sentenza con il relativo estratto all'imputato dichiarato assente. Il tribunale rimettente, giudice di primo grado, non deve (né spiega perché dovrebbe) fare applicazione delle disposizioni censurate, le quali rientrano nel sistema delle impugnazioni, mirando a rendere effettivo l'esercizio del relativo diritto, sicché è al giudice dell'impugnazione che spetta valutare gli effetti della mancata previsione della notifica dell'avviso sull'esercizio del diritto dell'imputato assente di impugnare la sentenza. Inoltre, la comparizione in udienza dell'imputato dichiarato assente era ancora possibile nella fase processuale in cui l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata, e, sotto tale profilo, le questioni appaiono meramente eventuali, e irrilevanti in quanto premature. Sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni aventi ad oggetto norme di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2016 e n. 36 del 2016; ordinanze n. 92 del 2016 e n. 264 del 2015 ). Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza le questioni meramente eventuali o premature. (Precedenti citati: sentenza n. 60 del 2014; ordinanze n. 161 del 2015, n. 96 del 2014, n. 26 del 2012, n. 176 del 2011, n. 363 del 2010 e n. 96 del 2010) .
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 548, comma 3
- legge-Art. 10, comma 5
- codice di procedura penale-Art. 585, comma 2
- legge-Art. 11, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 125/2005Depositata il 25/03/2005
E? manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza vengano notificati all'imputato comunque non presente alla lettura del provvedimento conclusivo del giudizio. Infatti il requisito della motivazione dell?ordinanza di rimessione, nella specie assolutamente carente, non può essere sostituito, o integrato, dal mero rinvio 'per relationem' ad altri atti. - Sui necessari caratteri di autosufficienza della parte motiva dell?ordinanza di rimessione, v. citata ordinanza n. 59/2004.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 548, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 125/2005Depositata il 25/03/2005
E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza vengano notificati all'imputato comunque non presente alla lettura del provvedimento conclusivo del giudizio. Infatti il richiamo al diverso regime previsto per il giudizio abbreviato si rivela del tutto improprio al fine di fondare su di esso un pertinente termine di raffronto. Ed invero, per un verso, la natura di procedimento speciale che caratterizza quel giudizio ne contrassegna i caratteri ampiamente derogatori rispetto al giudizio ordinario; per altro verso, la stessa distinzione concettuale tra imputato contumace ed imputato assente, già ritenuta esente da rilievi sul piano costituzionale in riferimento alla sede dibattimentale, ben può comportare scelte differenziate ove correlata ad un modello processuale che, come il giudizio abbreviato, si celebra in camera di consiglio, in una fase processuale che precede il dibattimento e secondo uno schema procedimentale idealmente caratterizzato dalla massima concentrazione. - Sulla distinzione concettuale tra imputato contumace ed imputato assente, in riferimento alla sede dibattimentale, v. le citate sentenze n. 315/1990 e n. 18/1976.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 548, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.