Articolo 686 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 414/2000Depositata il 31/07/2000
Manifesta inammissibilita', per carenza di rilevanza, della questione di legittimita', in riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione, dell'art. 686 del codice di procedura penale - "nella parte in cui non prevede che l'iscrizione al casellario giudiziale non abbia luogo allorquando la sentenza di cui all'art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988 sia collegata alla sussistenza di una causa di non imputabilita' 'ex lege', quale quella relativa al minore infraquattordicenne, la quale rende impossibile, 'ab initio', la costituzione di un valido rapporto processuale - in quanto il giudice della impugnazione, che ha sollevato la questione, non puo' in nessun caso ritenersi investito della applicazione di una disciplina che - come quella relativa alle iscrizioni nel casellario giudiziale - ontologicamente presuppone la intervenuta irrevocabilita' della sentenza da iscrivere ed e', quindi, in tesi, denunciabile soltanto dal giudice della esecuzione.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 686
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 26
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.