Articolo 22 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel procedimento 'a quo', la questione di costituzionalita' degli artt. 22 e 23 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, e 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice del dibattimento possa delibare la questione di incompetenza del giudice della udienza preliminare (nella specie, g.u.p. distrettuale competente ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), gia' eccepita nell'udienza preliminare e poi riproposta ritualmente in dibattimento. - V. mass. A. red.: G. Conti
La pronuncia con la quale il G.I.P. al termine delle indagini preliminari si dichiara incompetente territorialmente e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente e' vincolante nei confronti dello stesso pubblico ministero, il quale puo' solo investire del tema il giudice, presso il quale esercita le proprie funzioni, anche se solo ai fini dell'elevazione di un eventuale conflitto. Pertanto la mancata previsione, denunciata dal giudice a quo, dell'obbligo del giudice delle indagini preliminari di trasmettere direttamente gli atti al giudice ritenuto competente - come stabilito per i casi di incompetenza per territorio dichiarata dal giudice di primo grado - non da' luogo a violazione degli invocati parametri costituzionali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 3, 101 e 111 Cost., dell'art. 22, terzo comma, cod.proc.pen., in parte qua).
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il giudice 'a quo' ha espresso in merito solo dubbi interpretativi la cui soluzione e' di sua competenza.