About

Articolo 23 - CODICE PROCEDURA PENALE

Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. (45) ((70))
Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
Caricamento annuncio...

Massime della Corte Costituzionale

Caricamento massime...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.