Pronuncia 76/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 23 dicembre 1991 dal Pretore di Isernia, il 16 marzo 1992 dal Tribunale di Roma, il 21 gennaio e 28 febbraio 1992 dal Tribunale di Udine, il 13 febbraio 1992 dal Tribunale di Varese, il 25 marzo 1992 dal Tribunale di Potenza, il 23 dicembre 1991 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Messina - Sezione distaccata di Francavilla di Sicilia, il 4 giugno 1992 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Avezzano e il 1° giugno 1992 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 264, 280, 285, 288, 320, 425, 432, 433, 434, 469, 470 e 493 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 22, 26, 37, 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i ricorsi: a) dichiara l'illegittimità costituzionale, dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, e in relazione agli artt. 1 e 50, primo comma, codice di procedura penale, dal Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Francesco Guizzi
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 76/93 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE, ANZICHE' AL P.M. PRESSO DI ESSO - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI RICHIEDERE IL RITO ABBREVIATO NON RICHIESTO NELLA PRECEDENTE E ORA MUTATA SITUAZIONE PROCESSUALE - RICONOSCIUTA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 76/93 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE ANZICHE' AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUEST'ULTIMO - LAMENTATA EFFICACIA VINCOLANTE PER LO STESSO DELL'IMPOSTAZIONE DATA AL PROCESSO DAL PUBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE INCOMPETENTE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE (NON RISCONTRANDOSI NEI CASI DI SPECIE NOVITA' NELLA CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
- codice di procedura penale (nuovo)-Art. 50
- codice di procedura penale (nuovo)-Art. 1
- Costituzione-Art. 112
- Costituzione-Art. 102