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Pronuncia 76/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 23 dicembre 1991 dal Pretore di Isernia, il 16 marzo 1992 dal Tribunale di Roma, il 21 gennaio e 28 febbraio 1992 dal Tribunale di Udine, il 13 febbraio 1992 dal Tribunale di Varese, il 25 marzo 1992 dal Tribunale di Potenza, il 23 dicembre 1991 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Messina - Sezione distaccata di Francavilla di Sicilia, il 4 giugno 1992 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Avezzano e il 1° giugno 1992 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 264, 280, 285, 288, 320, 425, 432, 433, 434, 469, 470 e 493 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 22, 26, 37, 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i ricorsi: a) dichiara l'illegittimità costituzionale, dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, e in relazione agli artt. 1 e 50, primo comma, codice di procedura penale, dal Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Massime

SENT. 76/93 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE, ANZICHE' AL P.M. PRESSO DI ESSO - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI RICHIEDERE IL RITO ABBREVIATO NON RICHIESTO NELLA PRECEDENTE E ORA MUTATA SITUAZIONE PROCESSUALE - RICONOSCIUTA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.

La dichiarazione della incompetenza per materia, sia quando con essa si rilevi una erronea applicazione delle disposizioni preposte al riparto della competenza sia quando invece si riscontri una erronea qualificazione giuridica del fatto, riguarda non soltanto l'individuazione dell'organo chiamato in concreto a esercitare la giurisdizione, ma anche la sostanza stessa dell'azione penale. Quale che sia dunque la fonte di siffatte valutazioni, risulta lesivo del diritto di difesa il precludere all'imputato, in una situazione cosi' modificata, la possibilita' di richiedere rispetto ad essa l'instaurazione di un rito che comporta notevoli benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual'e' il giudizio abbreviato. E poiche' la trasmissione degli atti al giudice competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo, prevista dall'art. 23, primo comma, cod.proc.pen., nel caso in cui il giudice del dibattimento (tribunale, pretore o corte d'assise) dichiari la propria incompetenza per materia, pregiudica appunto tale possibilita', lo stesso articolo - assorbiti gli ulteriori parametri invocati - va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 24 della Costituzione. - Sulla non illegittimita' della preclusione dei riti speciali nei casi di contestazione di reato concorrente o di una circostanza aggravante emergenti dal dibattimento v. sent. n. 593/1990 e ordd. nn. 213/1992, 515/1991, 116/1991 e 11/1991.

SENT. 76/93 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE ANZICHE' AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUEST'ULTIMO - LAMENTATA EFFICACIA VINCOLANTE PER LO STESSO DELL'IMPOSTAZIONE DATA AL PROCESSO DAL PUBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE INCOMPETENTE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE (NON RISCONTRANDOSI NEI CASI DI SPECIE NOVITA' NELLA CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Allorche' - come nei casi in oggetto nei processi di provenienza - non si riscontrino nella contestazione dell'accusa novita' tali da ledere il diritto dell'imputato alla scelta del rito, la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo, prevista dall'art. 23, primo comma, in caso di dichiarazione, al dibattimento, della incompetenza per territorio, non da' luogo a violazione degli artt. 102, primo comma, e 112 Cost.. In seguito alla dichiarazione di incompetenza, infatti, data l'identita' del fatto e del titolo di reato contestato, l'azione penale a carico dell'imputato viene esercitata da un ufficio del pubblico ministero equiordinato, senza partecipazione di alcun organo giudicante alla formulazione dell'accusa, con pieno rispetto dei ruoli. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 Cost., e in relazione agli art. 1 e 50, primo comma, cod. proc. pen., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, cod.proc.pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente.

Parametri costituzionali