About

Pronuncia 70/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23, primo comma, e 24, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del il 7 aprile 1995 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di Piscopo Giuseppe (detenuto), iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di costituzione di Piscopo Giuseppe nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Udito l'avv. Angelo Miele per Piscopo Giuseppe e l'avvocato dello Stato Giovanni Lancia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio; Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FERRI

Massime

SENT. 70/96 A. PROCESSO PENALE - GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO SU ECCEZIONE GIA' PROPOSTA E RESPINTA ALL'UDIENZA PRELIMINARE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE ANZICHE' AL P.M. PRESSO QUEST'ULTIMO - CONSEGUENTE PRECLUSIONE, PER L'IMPUTATO, DI ESERCITARE TALUNI DIRITTI PROCESSUALI (NELLA SPECIE: RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art. 23, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo, quando il giudice del dibattimento dichiari con sentenza la propria incompetenza per territorio. Premesso che con la sent. n. 76 del 1993 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, nella parte in cui dispone che il giudice, qualora abbia dichiarato con sentenza, nel dibattimento di primo grado, la propria incompetenza, trasmetta gli atti al giudice ritenuto competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo, nel caso di specie, a causa dell'erronea individuazione della competenza territoriale da parte del primo pubblico ministero e del giudice dell'udienza preliminare, uno dei due imputati (quello che aveva eccepito l'incompetenza del giudice 'ratione loci') non ha potuto beneficiare della riduzione di pena stabilita per la richiesta del rito abbreviato: e l'imputato non era tenuto a formulare una richiesta subordinata, perche' dall'errore del giudice non possono derivare limitazioni di sorta al diritto di difesa, valore costituzionale garantito in ogni tipo di processo dall'art. 24 Cost..

SENT. 70/96 B. PROCESSO PENALE - GIUDICE D'APPELLO - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER INCOMPETENZA TERRITORIALE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE COMPETENTE, ANZICHE' AL P.M. PRESSO QUEST'ULTIMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo. La questione, sollevata con riferimento a detto articolo, attiene, infatti, a norma perfettamente analoga a quella gia' dichiarata incostituzionale.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 27