Articolo 24 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., nella parte in cui dispongono che, quando il giudice nel dibattimento di primo grado dichiara con sentenza la propria incompetenza ovvero quando il giudice di appello annulla la sentenza di primo grado per incompetenza, venga disposta la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo, presuppone necessariamente che gli atti vadano restituiti a un pubblico ministero e a un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza. Pertanto il principio affermato dalla suddetta sentenza, allorché si proceda per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., è applicabile soltanto quando sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto. Non è, pertanto, fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che dichiari nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., v. sentenze n. 76/1993, n. 214/1993, n. 70/1996. M.R.
E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo. La questione, sollevata con riferimento a detto articolo, attiene, infatti, a norma perfettamente analoga a quella gia' dichiarata incostituzionale.
Col prevedere che il giudice di appello, quando pronuncia l'annullamento della sentenza impugnata, per incompetenza per materia, ordini la restituzione degli atti al giudice (del dibattimento) di primo grado competente, l'art. 24, primo comma, cod. proc. pen., preclude all'imputato, per un errore a lui non imputabile, a fronte di un'accusa modificata, la possibilita' di richiedere, rispetto ad essa, l'instaurazione di un rito che comporta benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual'e' il giudizio abbreviato, con conseguente lesione del diritto di difesa. Tale articolo, percio', assorbiti gli ulteriori parametri invocati, va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che, nell'ipotesi suddetta, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo. - Per la illegittimita' costituzionale della previsione, nell'art. 23 cod. proc. pen., di identico meccanismo, riguardo alla trasmissione degli atti, in seguito a dichiarazione della propria incompetenza per materia da parte dello stesso giudice di primo grado, v. sent. n. 76/1993.