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Pronuncia 104/2001

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dai giudici dell'udienza preliminare dei tribunali di Napoli e di Firenze con ordinanze emesse il 18 maggio 2000 e il 10 novembre 1999, iscritte rispettivamente ai nn. 493 e 598 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, 111, secondo comma, della Costituzione, dai giudici dell'udienza preliminare dei tribunali di Napoli e di Firenze, con le ordinanze inepigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

Massime

Processo penale - Competenza per territorio - Incompetenza territoriale dichiarata dal giudice in primo grado o dal giudice d'appello in sede di annullamento della sentenza di primo grado - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente al giudice competente - Lamentata lesione dei principi di indipendenza e imparzialita' del giudice, nonche' irragionevole protrazione della durata del procedimento e contrarietà al buon andamento degli uffici giudiziari - Erroneo presupposto interpretativo assunto dai rimettenti - Non fondatezza della questione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., nella parte in cui dispongono che, quando il giudice nel dibattimento di primo grado dichiara con sentenza la propria incompetenza ovvero quando il giudice di appello annulla la sentenza di primo grado per incompetenza, venga disposta la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo, presuppone necessariamente che gli atti vadano restituiti a un pubblico ministero e a un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza. Pertanto il principio affermato dalla suddetta sentenza, allorché si proceda per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., è applicabile soltanto quando sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto. Non è, pertanto, fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che dichiari nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., v. sentenze n. 76/1993, n. 214/1993, n. 70/1996. M.R.