Articolo 381 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l'arresto facoltativo in flagranza per i reati puniti con la reclusione militare per una durata uguale a quella prevista dallo stesso comma in relazione ai reati puniti con la reclusione comune, trattandosi di una questione basata su un presupposto interpretativo errato, poiche', essendo la reclusione comune e la reclusione militare due 'species' dell'unico 'genus' reclusione, ossia due pene autonome quanto a modalita' di esecuzione, ma identiche per natura ed intercambiabili a parita' di durata, l'unica ragionevole lettura del sistema normativo impone di applicare le norme del codice di procedura penale che fanno riferimento a determinati limiti di pena edittale per identificare i reati per i quali puo' farsi ricorso all'arresto in flagranza o al fermo di indiziati di reato, anche nei casi in cui i reati per i quali si procede sono reati militari puniti con la reclusione militare. - V. S. nn. 503/1989 sull'arresto in flagranza nel caso di reati militari e 74/1985 sull'arresto fuori dei casi di flagranza. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 381, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 207 disp. att. cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, mentre consentono l'arresto in flagranza per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, non lo consentono per il reato di insubordinazione con violenza, poiche' la disarmonia rilevabile nel sistema per la pari gravita' dei due reati messi in comparazione, non e' tale da dar luogo ad una situazione di incostituzionalita', essendo riservato al legislatore, nella sua esclusiva discrezionalita', stabilire in via tassativa, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, i casi eccezionali di necessita' ed urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti restrittivi provvisori al di fuori della riserva di giurisdizione esistente nella materia, includendo eventualmente il reato di insubordinazione commessa con violenza nell'elenco di quelli per i quali e' consentito l'arresto in flagranza fuori dalle condizioni generali stabilite dall'art. 381, comma 1, cod. proc. pen.. red.: F. Mangano
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 381, comma 2, lett. g), cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l'arresto in flagranza per il reato di furto militare, mentre lo prevederebbe per il reato di furto comune, poiche', essendo il reato di furto militare punito con la pena della reclusione militare da uno a cinque anni, la questione non sarebbe rilevante nel giudizio ' a quo', potendo l'arresto in flagranza per il caso in esame essere disposto sulla base della previsione generale dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., che, nell'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di ragionevolezza e' applicabile anche ai reati puniti con la reclusione militare nel rispetto degli stessi limiti di pena edittale previsti per i reati puniti con la reclusione comune. red.: F. Mangano