Pronuncia 188/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 280, 287 e 381, primo comma, numero 1 e secondo comma, lettera c) e g) del codice di procedura penale e dell'art. 207 disp. att. codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 24 aprile 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, il 2 agosto 1995, il 17 e il 24 luglio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, rispettivamente iscritte ai nn. 431, 695, 733 e 789 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 30, 44, 46 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice relatore Valerio Onida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 280 e 287 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 789 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 280 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 695 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe; c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 381, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 733 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe; d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 381, secondo comma, lettera g) del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 733 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe; e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 381, secondo comma, lettera c) del codice di procedura penale, nonché dell'art. 207 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 431 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Valerio Onida

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 188/96 A. REATI MILITARI - RECLUSIONE MILITARE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CONDIZIONI - APPLICABILITA' PER I DELITTI PUNIBILI CON LA PENA DELL'ERGASTOLO O DELLA RECLUSIONE SUPERIORE NEL MASSIMO A TRE ANNI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE PER I DELITTI PUNIBILI CON LA RECLUSIONE MILITARE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRATO - IDENTITA' DI NATURA DELLA RECLUSIONE MILITARE E DELLA RECLUSIONE COMUNE - DIFFERENTI MODALITA' DI ESECUZIONE - APPLICABILITA' DELLE MISURE CAUTELARI ANCHE PER I REATI PUNITI CON LA RECLUSIONE MILITARE ALLE MEDESIME CONDIZIONI DI LIMITI EDITTALI - INTERPRETAZIONE CONFORME A RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 280 e 287 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tali norme non consentirebbero l'applicazione di misure cautelari coercitive e di misure interdittive, per i reati militari puniti con la reclusione militare, alle stesse condizioni che le rendono applicabili ai reati puniti con la reclusione comune, trattandosi di questioni basate su un presupposto interpretativo errato, poiche', essendo la reclusione comune e la reclusione militare due 'species' dell'unico 'genus' reclusione, ossia due pene autonome quanto a modalita' di esecuzione ma identiche per natura ed intercambiabilita' a parita' di durata, l'unica ragionevole lettura del sistema normativo impone di applicare le norme del codice di procedura penale che fanno riferimento a determinati limiti di pena edittale per identificare i reati per i quali possono trovare applicazione le misure coercitive o interdittive, anche nei casi in cui i reati per i quali si procede sono reati militari punibili con la reclusione militare. red.: F. Mangano

SENT. 188/96 B. REATI MILITARI - RECLUSIONE MILITARE - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONDIZIONI - DELITTI NON COLPOSI PUNIBILI CON LA PENA DELLA RECLUSIONE SUPERIORE NEL MASSIMO A TRE ANNI - RITENUTA INAPPLICABILITA' DI TALE NORMA IN CASO DI REATO PUNIBILE CON LA RECLUSIONE MILITARE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER REATI DI UGUALE ALLARME SOCIALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRATO - IDENTITA' DI NATURA DELLA RECLUSIONE MILITARE E DELLA RECLUSIONE COMUNE - DIFFERENTI MODALITA' DI ESECUZIONE - FACOLTA' DI ARRESTO IN FLAGRANZA O DI FERMO DI INDIZIATI DI REATO ANCHE PER I REATI PUNITI CON LA RECLUSIONE MILITARE ALLE MEDESIME CONDIZIONI DI LIMITI EDITTALI - INTERPRETAZIONE CONFORME A RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l'arresto facoltativo in flagranza per i reati puniti con la reclusione militare per una durata uguale a quella prevista dallo stesso comma in relazione ai reati puniti con la reclusione comune, trattandosi di una questione basata su un presupposto interpretativo errato, poiche', essendo la reclusione comune e la reclusione militare due 'species' dell'unico 'genus' reclusione, ossia due pene autonome quanto a modalita' di esecuzione, ma identiche per natura ed intercambiabili a parita' di durata, l'unica ragionevole lettura del sistema normativo impone di applicare le norme del codice di procedura penale che fanno riferimento a determinati limiti di pena edittale per identificare i reati per i quali puo' farsi ricorso all'arresto in flagranza o al fermo di indiziati di reato, anche nei casi in cui i reati per i quali si procede sono reati militari puniti con la reclusione militare. - V. S. nn. 503/1989 sull'arresto in flagranza nel caso di reati militari e 74/1985 sull'arresto fuori dei casi di flagranza. red.: F. Mangano

Parametri costituzionali

SENT. 188/96 C. REATI MILITARI - ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA DI REATO - OMESSA PREVISIONE PER IL REATO DI INSUBORDINAZIONE CON MINACCIA (ART. 186, PRIMO COMMA, C.P.M.P.) - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REATO DI VIOLENZA O MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE (ART. 336, SECONDO COMMA, COD. PEN.) - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - PROSPETTATA POSSIBILITA' DI DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE - ACCERTATA DISARMONIA DEL SISTEMA - NON CONTRARIETA' AI PRINCIPI COSTITUZIONALI PER L'ECCEZIONALITA' DEI CASI IN CUI SONO AMMISSIBILI RESTRIZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE (ART. 13 COST.) - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 381, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 207 disp. att. cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, mentre consentono l'arresto in flagranza per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, non lo consentono per il reato di insubordinazione con violenza, poiche' la disarmonia rilevabile nel sistema per la pari gravita' dei due reati messi in comparazione, non e' tale da dar luogo ad una situazione di incostituzionalita', essendo riservato al legislatore, nella sua esclusiva discrezionalita', stabilire in via tassativa, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, i casi eccezionali di necessita' ed urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti restrittivi provvisori al di fuori della riserva di giurisdizione esistente nella materia, includendo eventualmente il reato di insubordinazione commessa con violenza nell'elenco di quelli per i quali e' consentito l'arresto in flagranza fuori dalle condizioni generali stabilite dall'art. 381, comma 1, cod. proc. pen.. red.: F. Mangano

Norme citate

SENT. 188/96 D. REATI MILITARI - ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA DI REATO - OMESSA PREVISIONE PER IL REATO DI FURTO MILITARE (ART. 230, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN.) - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REATO DI FURTO COMUNE (ART. 624 COD. PEN.) - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INCLUSIONE DEL FURTO MILITARE NELLA PREVISIONE GENERALE DELL'ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (ART. 381, COMMA PRIMO, COD. PROC. PEN.) - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 381, comma 2, lett. g), cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l'arresto in flagranza per il reato di furto militare, mentre lo prevederebbe per il reato di furto comune, poiche', essendo il reato di furto militare punito con la pena della reclusione militare da uno a cinque anni, la questione non sarebbe rilevante nel giudizio ' a quo', potendo l'arresto in flagranza per il caso in esame essere disposto sulla base della previsione generale dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., che, nell'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di ragionevolezza e' applicabile anche ai reati puniti con la reclusione militare nel rispetto degli stessi limiti di pena edittale previsti per i reati puniti con la reclusione comune. red.: F. Mangano

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 188/96 E. REATI MILITARI - RIFORMA CODICI MILITARI - NECESSARIA RIFORMA IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA - MONITO AL LEGISLATORE.

Va indirizzato al legislatore un nuovo e pressante invito a provvedere alla riforma dei codici militari in conformita' ai principi della Costituzione repubblicana. red.: F. Mangano