Pronuncia 188/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 280, 287 e 381, primo comma, numero 1 e secondo comma, lettera c) e g) del codice di procedura penale e dell'art. 207 disp. att. codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 24 aprile 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, il 2 agosto 1995, il 17 e il 24 luglio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, rispettivamente iscritte ai nn. 431, 695, 733 e 789 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 30, 44, 46 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice relatore Valerio Onida.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 280 e 287 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 789 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 280 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 695 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe; c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 381, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 733 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe; d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 381, secondo comma, lettera g) del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 733 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe; e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 381, secondo comma, lettera c) del codice di procedura penale, nonché dell'art. 207 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 431 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Valerio Onida
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: FERRI
Massime
SENT. 188/96 A. REATI MILITARI - RECLUSIONE MILITARE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CONDIZIONI - APPLICABILITA' PER I DELITTI PUNIBILI CON LA PENA DELL'ERGASTOLO O DELLA RECLUSIONE SUPERIORE NEL MASSIMO A TRE ANNI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE PER I DELITTI PUNIBILI CON LA RECLUSIONE MILITARE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRATO - IDENTITA' DI NATURA DELLA RECLUSIONE MILITARE E DELLA RECLUSIONE COMUNE - DIFFERENTI MODALITA' DI ESECUZIONE - APPLICABILITA' DELLE MISURE CAUTELARI ANCHE PER I REATI PUNITI CON LA RECLUSIONE MILITARE ALLE MEDESIME CONDIZIONI DI LIMITI EDITTALI - INTERPRETAZIONE CONFORME A RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
Parametri costituzionali
SENT. 188/96 B. REATI MILITARI - RECLUSIONE MILITARE - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONDIZIONI - DELITTI NON COLPOSI PUNIBILI CON LA PENA DELLA RECLUSIONE SUPERIORE NEL MASSIMO A TRE ANNI - RITENUTA INAPPLICABILITA' DI TALE NORMA IN CASO DI REATO PUNIBILE CON LA RECLUSIONE MILITARE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER REATI DI UGUALE ALLARME SOCIALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRATO - IDENTITA' DI NATURA DELLA RECLUSIONE MILITARE E DELLA RECLUSIONE COMUNE - DIFFERENTI MODALITA' DI ESECUZIONE - FACOLTA' DI ARRESTO IN FLAGRANZA O DI FERMO DI INDIZIATI DI REATO ANCHE PER I REATI PUNITI CON LA RECLUSIONE MILITARE ALLE MEDESIME CONDIZIONI DI LIMITI EDITTALI - INTERPRETAZIONE CONFORME A RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 188/96 C. REATI MILITARI - ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA DI REATO - OMESSA PREVISIONE PER IL REATO DI INSUBORDINAZIONE CON MINACCIA (ART. 186, PRIMO COMMA, C.P.M.P.) - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REATO DI VIOLENZA O MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE (ART. 336, SECONDO COMMA, COD. PEN.) - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - PROSPETTATA POSSIBILITA' DI DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE - ACCERTATA DISARMONIA DEL SISTEMA - NON CONTRARIETA' AI PRINCIPI COSTITUZIONALI PER L'ECCEZIONALITA' DEI CASI IN CUI SONO AMMISSIBILI RESTRIZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE (ART. 13 COST.) - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA.
Norme citate
- codice penale militare di pace-Art. 186, comma 1
- codice di procedura penale-Art. 381, comma 2
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art. 207
- codice di procedura penale-Art. 336, comma 2
Parametri costituzionali
SENT. 188/96 D. REATI MILITARI - ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA DI REATO - OMESSA PREVISIONE PER IL REATO DI FURTO MILITARE (ART. 230, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN.) - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REATO DI FURTO COMUNE (ART. 624 COD. PEN.) - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INCLUSIONE DEL FURTO MILITARE NELLA PREVISIONE GENERALE DELL'ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (ART. 381, COMMA PRIMO, COD. PROC. PEN.) - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- codice penale militare di pace-Art. 230, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 381, comma 2
- codice penale-Art. 624