Articolo 287 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 280 e 287 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tali norme non consentirebbero l'applicazione di misure cautelari coercitive e di misure interdittive, per i reati militari puniti con la reclusione militare, alle stesse condizioni che le rendono applicabili ai reati puniti con la reclusione comune, trattandosi di questioni basate su un presupposto interpretativo errato, poiche', essendo la reclusione comune e la reclusione militare due 'species' dell'unico 'genus' reclusione, ossia due pene autonome quanto a modalita' di esecuzione ma identiche per natura ed intercambiabilita' a parita' di durata, l'unica ragionevole lettura del sistema normativo impone di applicare le norme del codice di procedura penale che fanno riferimento a determinati limiti di pena edittale per identificare i reati per i quali possono trovare applicazione le misure coercitive o interdittive, anche nei casi in cui i reati per i quali si procede sono reati militari punibili con la reclusione militare. red.: F. Mangano