Articolo 358 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 96/1997Depositata il 11/04/1997
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, 27, comma 2, e 76 (in relazione all'art. 2, comma 1, direttiva n. 37 l. 16 febbraio 1987 n. 81, ove e' previsto "il potere-dovere del p.m. di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale..., ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato") Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 358 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale (nullita' ovvero inutilizzabilita') in caso di inottemperanza da parte del p.m. all'obbligo di svolgere anche "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini" - in quanto l'obbligo di svolgere accertamenti anche a favore della persona sottoposta alle indagini e' funzionale ad un corretto e razionale esercizio dell'azione penale (natura di parte pubblica dell'organo dell'accusa e necessita' di evitare l'instaurazione di un processo superfluo), ma non rientra tra i meccanismi volti a realizzare il principio della "partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parita' in ogni stato e grado del procedimento" (art. 2, comma 1, n. 3 l. n. 81 del 1987). red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 358
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 2
- Costituzione-Art. 27
- Costituzione-Art. 3
- legge-Art. 2
Pronuncia 190/1991Depositata il 02/05/1991
Come gia' evidenziato dalla Corte, il pubblico ministero e' bensi' parte, ma parte pubblica, che ha percio' il dovere di compiere "ogni attivita' necessaria" ai fini delle "determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale", ivi compresi gli "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini". - S. n. 88/1991.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 326
- codice di procedura penale-Art. 358
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.