Pronuncia 190/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 422 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Pestellini Neri, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 18 luglio 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Thu May 02 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 190/91 A. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - IMPOSSIBILITA' DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI - LIMITAZIONE DELLA INTEGRAZIONE PROBATORIA SOLO AD ALCUNI TIPI DI PROVE - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO E CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA' DELLA CENSURA.

L'integrazione probatoria consentita nell'udienza preliminare, per il caso in cui il giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti circa il rinvio a giudizio od il proscioglimento, e' limitata dall'art. 422 cod. proc. pen. ad alcune prove tassativamente indicate (produzione di documenti, audizione di testimoni e consulenti tecnici, interrogatorio di persone imputate di reato connesso o collegato); e', invece esclusa per altre (confronti, ricognizioni, ispezione dei luoghi, ecc.). Tuttavia, poiche', nel caso di specie, l'integrazione probatoria richiesta concerne l'acquisizione di un oggetto (audiovisivo della Polizia di Stato) rientrante nell'ampia nozione di "documento" fornita dall'art. 234 del codice, e in quanto tale deve ritenersi consentita dalla suindicata norma, e' irrilevante ai fini del giudizio a quo, e quindi inammissibile, la censura, formulata in proposito, di discriminazione, nell'esercizio del diritto di difesa, di chi possa dimostrare l'assenza di responsabilita' solo attraverso le prove escluse.

SENT. 190/91 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO - CARATTERE DI ECCEZIONALITA' - PRESUPPOSTI.

Come gia' rilevato dalla Corte, nell'impianto del nuovo codice di procedura penale il "supplemento istruttorio" previsto dall'art. 422 costituisce un regime eccezionale, che presuppone da parte del giudice una valutazione di incompletezza del materiale informativo offertogli ai fini della decisione sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento, nonche' l'indicazione di "temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni" ed un giudizio di "manifesta (o evidente) decisivita'" ai suddetti fini delle prove su tali temi richieste dalle parti. - S. n. 64/1991.

SENT. 190/91 C. PUBBLICO MINISTERO - QUALITA' DI PARTE PUBBLICA - DOVERI INERENTI A TALE QUALITA' - ACCERTAMENTI ANCHE A FAVORE DELL'INDAGATO.

Come gia' evidenziato dalla Corte, il pubblico ministero e' bensi' parte, ma parte pubblica, che ha percio' il dovere di compiere "ogni attivita' necessaria" ai fini delle "determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale", ivi compresi gli "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini". - S. n. 88/1991.

SENT. 190/91 D. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DELLA DIFESA PER UN SEQUESTRO A FINI PROBATORI - INOTTEMPERANZA DA PARTE DEL P.M. - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI DISPORLO - CONSEGUENTE LAMENTATA DISCRIMINAZIONE TRA IMPUTATI IN CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Di fronte alla richiesta di sequestro di fonti di prova (nella specie: audiovisivo della Polizia di Stato) non acquisibili dalla difesa dell'indagato, che il pubblico ministero non abbia effettuato, ne' richiesto di effettuare, ben puo' il giudice dell'udienza preliminare, nonostante il contrario avviso del pubblico ministero, se ritenga decisiva l'acquisizione della prova ai fini del rinvio a giudizio o del proscioglimento, avvalendosi del potere sostitutivo previsto per le indagini preliminari dall'art. 368 cod. proc. pen., emanare l'ordine di esibizione o disporre senz'altro il sequestro. Cade quindi la censura di discriminazione tra imputati - a seconda che le prove a discarico siano o meno nella loro disponibilita' - e di violazione, nel secondo caso, del diritto di difesa, avanzata sul presupposto che nel caso in questione tale potere non spettasse al giudice dell'udienza preliminare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 422 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).