Articolo 326 - CODICE PROCEDURA PENALE
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 190/1991Depositata il 02/05/1991
SENT. 190/91 C. PUBBLICO MINISTERO - QUALITA' DI PARTE PUBBLICA - DOVERI INERENTI A TALE QUALITA' - ACCERTAMENTI ANCHE A FAVORE DELL'INDAGATO.
Come gia' evidenziato dalla Corte, il pubblico ministero e' bensi' parte, ma parte pubblica, che ha percio' il dovere di compiere "ogni attivita' necessaria" ai fini delle "determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale", ivi compresi gli "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini". - S. n. 88/1991.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 326
- codice di procedura penale-Art. 358
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.