Articolo 606 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 458/2002Depositata il 19/11/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, ora trasfusi negli artt. 74, 75, 82, 83, 84 e 106 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, nel processo penale, non consentono di non ammettere al patrocinio a spese dello Stato, di revocare la ammissione già disposta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso, in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati. Infatti a) le lamentate diversità di disciplina nell'ambito del processo penale tra giudizio di appello e ricorso per cassazione, nonché tra processo penale e processo civile o amministrativo, trovano una ragionevole spiegazione nelle differenze esistenti tra i diversi tipi di giudizio e nell'esigenza di assicurare una difesa incondizionata nel giudizio penale; b) il principio del buon andamento si riferisce esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, e non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale; c) il principio di ragionevole durata del processo non può comportare la vanificazione degli altri valori costituzionali coinvolti, primo fra i quali il diritto di difesa. - Sul punto sub b) v. citate sentenza n. 115/2001, ordinanze n. 152/2000, n. 381/1999, n. 145/1998, n. 48/1998.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 75
- decreto legislativo-Art. 82
- decreto legislativo-Art. 106
- decreto legislativo-Art. 74
- decreto legislativo-Art. 83
- decreto legislativo-Art. 84
- legge-Art. 12 (COME MODIFICATO)
- legge-Art. 12, comma 2
- legge-Art.
- legge-Art. 1 (COME MODIFICATO)
- codice di procedura penale-Art. 591
- codice di procedura penale-Art. 606, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.