Articolo 286 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 6/1997Depositata il 10/01/1997
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 32, della Costituzione, dell'art. 286 bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, consentendo, per effetto della declaratoria di incostituzionalita' della sent. n. 439 del 1995, la custodia cautelare in carcere delle persone affette da HIV e da AIDS conclamato soltanto quando sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, manterrebbe, comunque, un trattamento non giustificabilmente differenziato nei confronti di questa categoria di malati, in quanto, fermo restando che gli aspetti di drammatica peculiarita' che contrassegnano siffatta problematica fanno ritenere non irragionevole la predisposizione di specifiche norme volte a comporre, bilanciandoli, i diversi valori coinvolti, inoltre, contrariamente a quanto opina il giudice 'a quo', il criterio delle "esigenze cautelari di eccezionale gravita'" offre al giudice un parametro normativo di giudizio piu' che congruo, anche rispetto agli ordinari parametri di giudizio in base ai quali si valutano le esigenze cautelari. - V. sent. nn. 439/1995 e 300/1994. red.: F. Mangano
Norme citate
Pronuncia 56/1996Depositata il 27/02/1996
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 439/1995. red.: G. Leo
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 439/1995Depositata il 18/10/1995
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 286-bis, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere per le persone affette da AIDS conclamata o che presentino una deficienza immunitaria per infezione da HIV, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma quarto, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. L'inadeguata attivazione della intera gamma di presidi e provvidenze previsti nei confronti dei malati di AIDS dalla legge n. 135 del 1990 e dal d.l. n. 139 del 1993 - che avrebbe consentito all'intervento cautelare di svolgersi nel quadro di un programma di assistenza dal quale il singolo potesse trarre uno stimolo ad osservare le prescrizioni inerenti alle singole misure - ha vanificato la premessa sulla cui base la norma denunciata era stata assolta in passato da numerose censure di incostituzionalita', rendendo evidente l'irragionevolezza di un sistema in cui la misura degli arresti domiciliari finisce per atteggiarsi come provvedimento meramente liberatorio, che svilisce l'essenza della cautela e lascia di fatto integralmente sguarniti i pericoli che la misura e' invece destinata a salvaguardare. E' infatti privo di ragionevolezza il divieto assoluto di custodia cautelare in carcere stabilito per i soli ammalati di AIDS, dovendo per essi operare, con i temperamenti richiesti dalla peculiarita' del morbo, la regola generale posta dall'art. 275, quarto comma, cod. proc. pen., anche nel caso di malattie altrettanto gravi. - Sulla custodia cautelare in carcere di persone affette da AIDS, da ultimo O. n. 300 del 1994. Sulla disciplina, per piu' aspetti speculare, del differimento obbligatorio della pena per i condannati affetti da AIDS conclamata, S. n. 438 del 1995. red.: A. Greco
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 300/1994Depositata il 13/07/1994
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 210/1994. red.: E.M. rev.: S.P.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1
- codice di procedura penale-Art. 286 BIS
Parametri costituzionali
Pronuncia 300/1994Depositata il 13/07/1994
Manifesta infondatezza della questione in quanto la dedotta compromissione delle esigenze di sicurezza collettiva a causa del previsto divieto di custodia cautelare in carcere per gli imputati affetti da AIDS conclamata deve ritenersi insussistente, considerato che nei confronti di dette persone possono disporsi tutte le altre misure cautelari e, quindi, anche quella degli arresti domiciliari, con l'eventuale aggiunta di prescrizioni e cautele che le esigenze del singolo caso possono consigliare. red.: E.M. rev.: S.P.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 210/1994Depositata il 02/06/1994
Come gia' osservato dalla Corte in tema di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena nei confronti delle persone affette da AIDS, al fondo delle scelte normative operate dal d.l. n. 139 del 1993, introduttivo, fra l'altro, dell'art. 286-bis cod. proc. pen., che dispone il divieto di custodia cautelare in carcere per la persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria - e non anche per i soggetti affetti dalla stessa patologia, ma in stadi diversi, o per quelli affetti da patologie diverse altrettanto gravi e irreversibli -, e' rinvenibile una esigenza tutt'altro che secondaria agli effetti del bilanciamento che quella scelta coinvolge, giacche' il legislatore ha inteso porre rimedio a situazioni di estrema drammaticita', quali sono quelle che scaturiscono dalla particolare rilevanza che il problema della infezione da HIV riveste all'interno della popolazione carceraria, essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto numero di soggetti a rischio. Nessuna discriminazione e' quindi possibile intravedere tra malati 'comuni' e persone affette da AIDS circa il diverso regime che presiede alla scelta delle misure cautelari, in quanto le caratteristiche affatto peculiari che contraddistinguono quest'ultima sindrome adeguatamente giustificano un trattamento particolare, proprio perche' quest'ultimo si incentra sulla necessita' di salvaguardare il bene della salute nello specifico contesto carcerario; una finalita' dunque eterogenea rispetto ad altre gravi malattie, in ordine alle quali l'applicazione di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere e' funzionale esclusivamente alle esigenze di salute del singolo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 286-bis cod. proc. pen.). - V. S. n. 70/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 435/1993Depositata il 14/12/1993
Manifesta inammissibilita' in quanto la questione prospettata, anche a prescindere dal fatto che i decreti legge impugnati non sono stati convertiti in legge nei termini prescritti, e' priva di rilevanza, perche' il giudice 'a quo', avendo disposto, in sede di udienza di convalida, la misura degli arresti domiciliari, ha espressamente riconosciuto di aver fatto applicazione della norma impugnata prima della sospensione del giudizio, ne' gli e' rimasto alcun potere di controllo sullo 'status libertatis' dell'indagato, non versandosi in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 299, terzo comma, cod. proc. pen.. - Sulla inammissibilita' delle questioni sollevate su decreti legge non convertiti, da ultimo, O. nn. 51/1993, 116/1993, 229/1993 e 292/1993.
Norme citate
- decreto-legge-Art.
- codice di procedura penale-Art. 286 BIS
- decreto-legge-Art.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.