Pronuncia 439/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Vona Carmela, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 286-bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, quarto comma, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Wed Oct 18 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAIANIELLO

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Massime

SENT. 439/95. CUSTODIA CAUTELARE - PERSONE AFFETTE DA AIDS CONCLAMATA O CON GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA PER INFEZIONE DA HIV - DIVIETO ASSOLUTO DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - ASSERITA ESPOSIZIONE A GRAVE PERICOLO DEL BENE FONDAMENTALE DELLA INCOLUMITA' COLLETTIVA E DEL BENE DELLA SALUTE COLLETTIVA EXTRACARCERARIA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3, 32 COST. - IRRAGIONEVOLEZZA DEL DIVIETO QUANDO SUSSISTANO ESIGENZE CAUTELARI DI ECCEZIONALE RILEVANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 286-bis, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere per le persone affette da AIDS conclamata o che presentino una deficienza immunitaria per infezione da HIV, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma quarto, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. L'inadeguata attivazione della intera gamma di presidi e provvidenze previsti nei confronti dei malati di AIDS dalla legge n. 135 del 1990 e dal d.l. n. 139 del 1993 - che avrebbe consentito all'intervento cautelare di svolgersi nel quadro di un programma di assistenza dal quale il singolo potesse trarre uno stimolo ad osservare le prescrizioni inerenti alle singole misure - ha vanificato la premessa sulla cui base la norma denunciata era stata assolta in passato da numerose censure di incostituzionalita', rendendo evidente l'irragionevolezza di un sistema in cui la misura degli arresti domiciliari finisce per atteggiarsi come provvedimento meramente liberatorio, che svilisce l'essenza della cautela e lascia di fatto integralmente sguarniti i pericoli che la misura e' invece destinata a salvaguardare. E' infatti privo di ragionevolezza il divieto assoluto di custodia cautelare in carcere stabilito per i soli ammalati di AIDS, dovendo per essi operare, con i temperamenti richiesti dalla peculiarita' del morbo, la regola generale posta dall'art. 275, quarto comma, cod. proc. pen., anche nel caso di malattie altrettanto gravi. - Sulla custodia cautelare in carcere di persone affette da AIDS, da ultimo O. n. 300 del 1994. Sulla disciplina, per piu' aspetti speculare, del differimento obbligatorio della pena per i condannati affetti da AIDS conclamata, S. n. 438 del 1995. red.: A. Greco