Articolo 207 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 208/1994Depositata il 02/06/1994
Sia per l'abrogato codice di procedura penale, come ritenuto da consolidata giurisprudenza formatasi sotto la sua vigenza, sia per l'attuale codice, una volta disposta dal giudice, nel corso del dibattimento, la immediata trasmissione del verbale d'udienza al pubblico ministero per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., la delibazione sulla falsita' delle dichiarazioni testimoniali deve comunque formare oggetto di apprezzamento 'incidenter tantum' da parte del medesimo giudice (chiamato a celebrare il dibattimento nel corso del quale la testimonianza e' resa) ed inoltre l'eventuale giudicato sulla falsita' non puo' in ogni caso fare stato in quel procedimento. Pertanto nessun tipo di compressione subisce il parametro di cui all'art. 101 Cost. dalla norma del vigente codice di procedura che - in cio' discostandosi dall'art. 458 cod. proc. pen. del 1930 - non consente al giudicante di sospendere il giudizio in corso in attesa della definizione del procedimento sulla falsa testimonianza, giacche' - contrariamente a quanto ha ritenuto il pretore rimettente - il giudice non e' tenuto in alcun modo a decidere sulla base di prove da lui per avventura ritenute false, ma a provvedere in conformita' alle regole di utilizzazione e valutazione probatoria che il codice di rito puntualmente traccia, con la possibilita' quindi di ritenere 'inattendibile' una determinata ricostruzione dei fatti e di trarre da cio' le proprie conclusioni senza che queste possano in alcun modo ritenersi 'assoggettate' ad una prospettazione contraria al vero. D'altronde inerisce ad un profilo metagiuridico, come tale estraneo non soltanto al tessuto del sistema, ma, cio' che piu' conta, al parametro costituzionale di cui si assume la lesione, invocare la riproduzione del potere sospensivo, che l'abrogato codice prevedeva in caso di falsa testimonianza, sull'avviso che tale potere rappresenterebbe strumento idoneo a consentire, 'sotto il profilo, per cosi' dire psicologico', la formazione di un corretto giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 101 Cost., dell'art. 207, secondo comma, cod. proc. pen.). red.: F.S. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 207, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 108/1993Depositata il 19/03/1993
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche', alla stregua del 'petitum' che mostra di perseguire, verifichi se, in seguito alle profonde modifiche che il quadro normativo ha subito, in ordine allo specifico tema della prova testimoniale, per effetto delle dichiarazioni di parziale illegittimita' (S. nn. 24 e 255 del 1992) degli artt. 195, quarto comma (con conseguente ammissibilita' della testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni) e 500, terzo comma, cod.proc.pen. (con conseguente possibile acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero) e alla successiva sostituzione dello stesso art. 500 cod.proc.pen. ad opera dell'art. 7 del decreto-legge 7 agosto 1992, n. 306 (conv. con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 306) in virtu' dei commi quarto e quinto del quale le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nell'esame testimoniale, in presenza di determinate condizioni, sono valutate come prove, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel processo 'a quo'. - V. S. nn. 24/1992 e 255/1992 (gia' citate nel testo).
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 476, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 207, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.