Pronuncia 208/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1993 dal Pretore di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve nel procedimento penale a carico di Iaiunese Armando, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, del codice di procedura penale, dal Pretore di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve, con ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Thu Jun 02 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 208/94. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PROVA TESTIMONIALE - TESTI INDIZIATI DEL REATO DI FALSA TESTIMONIANZA - OBBLIGO DI IMMEDIATA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - FACOLTA' PER IL GIUDICANTE DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO IN ATTESA DELL'ESITO DEL GIUDIZIO DI FALSITA' - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Sia per l'abrogato codice di procedura penale, come ritenuto da consolidata giurisprudenza formatasi sotto la sua vigenza, sia per l'attuale codice, una volta disposta dal giudice, nel corso del dibattimento, la immediata trasmissione del verbale d'udienza al pubblico ministero per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., la delibazione sulla falsita' delle dichiarazioni testimoniali deve comunque formare oggetto di apprezzamento 'incidenter tantum' da parte del medesimo giudice (chiamato a celebrare il dibattimento nel corso del quale la testimonianza e' resa) ed inoltre l'eventuale giudicato sulla falsita' non puo' in ogni caso fare stato in quel procedimento. Pertanto nessun tipo di compressione subisce il parametro di cui all'art. 101 Cost. dalla norma del vigente codice di procedura che - in cio' discostandosi dall'art. 458 cod. proc. pen. del 1930 - non consente al giudicante di sospendere il giudizio in corso in attesa della definizione del procedimento sulla falsa testimonianza, giacche' - contrariamente a quanto ha ritenuto il pretore rimettente - il giudice non e' tenuto in alcun modo a decidere sulla base di prove da lui per avventura ritenute false, ma a provvedere in conformita' alle regole di utilizzazione e valutazione probatoria che il codice di rito puntualmente traccia, con la possibilita' quindi di ritenere 'inattendibile' una determinata ricostruzione dei fatti e di trarre da cio' le proprie conclusioni senza che queste possano in alcun modo ritenersi 'assoggettate' ad una prospettazione contraria al vero. D'altronde inerisce ad un profilo metagiuridico, come tale estraneo non soltanto al tessuto del sistema, ma, cio' che piu' conta, al parametro costituzionale di cui si assume la lesione, invocare la riproduzione del potere sospensivo, che l'abrogato codice prevedeva in caso di falsa testimonianza, sull'avviso che tale potere rappresenterebbe strumento idoneo a consentire, 'sotto il profilo, per cosi' dire psicologico', la formazione di un corretto giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 101 Cost., dell'art. 207, secondo comma, cod. proc. pen.). red.: F.S. rev.: S.P.

Parametri costituzionali