Articolo 467 - CODICE PROCEDURA PENALE
Nei casi previsti dall'articolo 392, il presidente del tribunale
o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.
Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento
dell'atto e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.
I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il
dibattimento.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.